Art. 2 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'art.  1  ha  validita'  tre  anni  a
decorrere dalla data di emanazione del presente decreto. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione   di    confermare    l'organismo    denominato    "CSQA
Certificazioni Srl" o proporre un nuovo soggetto  da  scegliersi  tra
quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della  legge
21 dicembre 1999, n. 526. 
  3.  Nell'ambito  del  periodo  di  validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  denominato  "CSQA  Certificazioni  Srl"  e'  tenuto   ad
adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. 
  4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA  Certificazioni
Srl"  restera'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  privati   di
controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21  dicembre  1999,
n.  526  a  meno  che  non  intervengano  motivi  ostativi  alla  sua
iscrizione nel predetto elenco. 
  Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto  1°
ottobre 2012. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 gennaio 2014 
 
                                      Il direttore generale: La Torre