Art. 2 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 3. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. 4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA Certificazioni Srl" restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 1° ottobre 2012. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 gennaio 2014 Il direttore generale: La Torre