IL MINISTRO 
               PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme  in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche,  ed  in  particolare
gli articoli 9 e 15; 
  Visto il regolamento di attuazione della predetta legge,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n.
345, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  30
gennaio 2003, n. 60; 
  Visto in particolare l'art. 8, comma 1,  del  predetto  regolamento
che dispone l'emanazione da parte del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con cadenza triennale, di un decreto  relativo  ai  criteri
per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9  e  15  della
legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto; 
  Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela
della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il parere espresso in data 25  settembre  2013  dal  Comitato
tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela
delle minoranze linguistiche  storiche,  istituito  con  decreto  del
Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000; 
  Sentita in data 17 ottobre 2013  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
27 maggio 2013 con il quale sono state delegate alcune  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri  al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie ed,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettera g) minoranze linguistiche e territori di confine  e  relativa
iniziativa legislativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Ambito territoriale dei progetti 
 
  1. I fondi relativi agli esercizi  finanziari  2014-2016,  previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15  dicembre  1999,  n.  482,  sono
assegnati  sulla  base  di  progetti  elaborati  e  presentati  dalle
pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.  345  e
successive modifiche. 
  2. I progetti di cui  al  comma  1  devono  riferirsi  a  minoranze
linguistiche ammesse a tutela, per le quali  i  consigli  provinciali
abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista  dall'art.
3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da  una
legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 345  del  2001,  nonche',  per  le
regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto.
Per   quanto   attiene   alla   minoranza   slovena   nella   regione
Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale e' indicata  dal
decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  12.09.2007  e  nella
allegata tabella, di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001,  n.
38, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27.11.2007 n. 276. 
  3. Alla elaborazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  1  possono
concorrere anche  gli  organismi  di  coordinamento  e  di  proposta,
riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge  n.  482  del
1999.