Art. 3 
 
 
                         Aspetti procedurali 
 
  1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati
a  criteri  di  economicita'  ed  efficacia  nello  specifico  ambito
territoriale; i progetti sono  corredati  dall'indicazione  analitica
delle spese da sostenere e da apposita relazione  illustrativa  dalla
quale  risultino  chiaramente  gli   obiettivi   che   si   intendono
raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori  ed
al ricorso, ove possibile,  a  forme  di  convenzionamento  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, della legge. 
  2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti piu'
progetti o preveda piu' interventi nello stesso progetto,  ne  indica
l'ordine di priorita'. 
  3.  I  progetti  trasmessi  debbono  essere  approvati  dall'organo
competente  in  base  al  rispettivo  ordinamento.  Per  gli   organi
periferici  dell'amministrazione  statale  e'  sufficiente   che   la
richiesta  provenga  dal   titolare   dell'Ufficio,   trasmessa   per
conoscenza al Ministero competente. 
  4. I soggetti  beneficiari  di  finanziamenti  senza  soluzione  di
continuita' nell'ultimo triennio o quadriennio e che hanno ancora  in
corso  progetti  con  ritardo  di  tre  o   quattro   anni   rispetto
all'annualita' alla cui ripartizione chiedono  di  partecipare,  sono
tenuti a presentare progetti di durata ridotta a 8 mesi, al  fine  di
consentire il progressivo riallineamento tra  l'anno  di  svolgimento
dei progetti e l'annualita' di riferimento dei fondi.