Art. 3 Aspetti procedurali 1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicita' ed efficacia nello specifico ambito territoriale; i progetti sono corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge. 2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti piu' progetti o preveda piu' interventi nello stesso progetto, ne indica l'ordine di priorita'. 3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale e' sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'Ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente. 4. I soggetti beneficiari di finanziamenti senza soluzione di continuita' nell'ultimo triennio o quadriennio e che hanno ancora in corso progetti con ritardo di tre o quattro anni rispetto all'annualita' alla cui ripartizione chiedono di partecipare, sono tenuti a presentare progetti di durata ridotta a 8 mesi, al fine di consentire il progressivo riallineamento tra l'anno di svolgimento dei progetti e l'annualita' di riferimento dei fondi.