Art. 4 Ripartizione dei fondi 1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunita', ove possibile, di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dall'art. 5, comma 1. 2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente. 3. Al fine di evitare che la riduzione, prevista nel comma precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali puo' individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorita' indicate nell'art. 2 comma 2 e dagli enti richiedenti il finanziamento. 4. Gli enti beneficiari che sono risultati totalmente e ingiustificatamente inadempienti nella realizzazione del progetto finanziato, in base agli esiti delle ultime due rendicontazioni concluse, sono esclusi dalle successive ripartizioni in correlazione a ciascun anno di documentata inerzia.