Art. 4 
 
 
                       Ripartizione dei fondi 
 
  1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2,  sono
finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale  di  ogni
minoranza   linguistica   ammessa   a   tutela    dalla    legge    e
dell'opportunita', ove possibile, di finanziare almeno un progetto  a
favore  di  ogni  singola  minoranza  di  ogni  regione  o  provincia
autonoma, tenuto conto  del  grado  di  coerenza  rispetto  a  quanto
previsto dall'art. 5, comma 1. 
  2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9  e  15  della
legge risultino insufficienti per il finanziamento dei  progetti,  in
sede di  ripartizione  dei  fondi  i  finanziamenti  vengono  ridotti
proporzionalmente. 
  3. Al  fine  di  evitare  che  la  riduzione,  prevista  nel  comma
precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per  gli
affari regionali puo' individuare tetti di spesa massima per  ciascun
progetto, nell'ambito di  categorie  omogenee  di  interventi,  anche
tenendo conto delle priorita' indicate nell'art. 2 comma  2  e  dagli
enti richiedenti il finanziamento. 
  4.  Gli  enti  beneficiari  che   sono   risultati   totalmente   e
ingiustificatamente inadempienti  nella  realizzazione  del  progetto
finanziato, in base  agli  esiti  delle  ultime  due  rendicontazioni
concluse, sono esclusi dalle successive ripartizioni in  correlazione
a ciascun anno di documentata inerzia.