Art. 5 Ulteriori aspetti procedurali 1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e delle province autonome nonche' degli enti locali. 2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 il presente decreto ha efficacia fino al 31 dicembre 2016. 3. Il decreto di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e' adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.