Art. 5 
 
 
                    Ulteriori aspetti procedurali 
 
  1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative  i  progetti
di cui agli articoli 1 e 2 sono  definiti  tenendo  conto  anche  dei
programmi e dei piani delle regioni e delle province autonome nonche'
degli enti locali. 
  2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, decreto del  Presidente
della Repubblica 30 gennaio  2003,  n.  60  il  presente  decreto  ha
efficacia fino al 31 dicembre 2016. 
  3. Il decreto di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 6,  del
decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio  2001,  n.  345,  e'
adottato previo parere della Conferenza unificata di cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.