Art. 6 Delimitazioni territoriali 1. Ai fini di dare completa ed effettiva attuazione all'art. 3, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, i consigli provinciali tenuti a pronunciarsi sulle richieste di delimitazione dell'ambito territoriale, inoltrate dai soggetti legittimati, tengono conto nella valutazione della richiesta, dandone adeguata motivazione, della sussistenza di elementi oggettivi idonei a comprovare: a) l'appartenenza della lingua parlata al novero di quelle ammesse alla tutela della legge 482 del 1999 (criterio della storicita' della lingua); b) l'uso della lingua ammessa a tutela quale modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica; c) l'effettivo radicamento storico inteso come continuita' nei secoli dello stanziamento della minoranza linguistica tutelata sul territorio (criterio del radicamento storico). 2. A tale scopo si puo' fare riferimento a documenti storici conservati negli archivi pubblici o privati ovvero a elementi della toponomastica, o alla presenza continua nell'anagrafe di nomi e cognomi propri della minoranza linguistica che, nel complesso, attestino la presenza storica e continua nel territorio della minoranza. 3. Le delibere di delimitazione sono comunicate alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2013 Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Delrio Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 235