Art. 3 
 
  1. Qualsiasi variazione  dello  stato  di  diritto  dell'Organismo,
rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, e' soggetta a
tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV  -  Rapporti
istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi
di  accreditamento  -  Direzione  generale   per   il   mercato,   la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la  normativa  tecnica  -
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
  2.  Qualsiasi  variazione  dello  stato  di  fatto  dell'Organismo,
rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, e' soggetta a
tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia. 
  3. L'Organismo mette a disposizione della predetta  Divisione  XIV,
finalizzato al controllo dell'attivita' svolta, un accesso telematico
alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti
le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate,  riferite  alla
Direttiva di cui trattasi.