Art. 5 
 
  1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e
della notifica alla Commissione europea, compresi quelli  inerenti  i
successivi rinnovi della notifica, sono a  carico  dell'Organismo  di
certificazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 6 febbraio 1996, n.
52. 
  2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico,  emanato
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  recante  disposizioni
sulla determinazione delle tariffe  e  delle  relative  modalita'  di
versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art.  11,  comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  214
richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo  Economico
ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  le  sole  spese
per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e
alla notifica alla Commissione europea.