Art. 6 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo'
essere  sospeso  con  provvedimento  motivato  e  revocato  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni  generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei  Consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (IGP). 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione. 
    Roma, 20 gennaio 2014 
 
                                       Il capo dipartimento: Esposito