IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91; Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica; Visto in particolare l'art. 1 par. 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 che integra il Regolamento (CE) n. 889/2008 con l'art. 92-quinquies «Elenco di misure in casi di irregolarita' e infrazioni»; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»; Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»; Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91»; Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012, n. 10071, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante «Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»; Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 29 settembre 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Ritenuto necessario adempiere a quanto previsto dall'art. 92-quinquies del Reg. (CE) n. 889/2008 e adottare un elenco di «non conformita'» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori; Ritenuto necessario altresi' adempiere a quanto previsto dall'art. 92, par. 6 del Reg. (CE) n. 889/2008 e stabilire procedure documentate intese a garantire che le informazioni sui risultati delle ispezioni siano comunicate agli organismi pagatori competenti per territorio; Ritenuto opportuno fornire definizioni che garantiscano una gestione uniforme e coerente delle «non conformita'» e delle misure ad esse corrispondenti; Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' prevista dall'art. 92-quinquies del Reg. (CE) n. 889/2008; Ritenuto opportuno prevedere che gli organismi di controllo applichino le misure corrispondenti alle «non conformita'» rilevate anche da organi ufficiali di controllo nell'ambito della loro attivita' istituzionale; Ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del presente decreto al fine di consentire agli organismi di controllo di adeguare i propri sistemi alle nuove disposizioni; Ritenuto necessario abrogare l'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378; Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 5 dicembre 2013; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce un elenco di «non conformita'» riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti misure, riportati all'Allegato I che ne costituisce parte integrante, che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori.