Art. 10 
 
 
                      Soppressione Cautelativa 
 
  1. L'Organismo di Controllo, in ottemperanza all'art. 91  paragrafo
2 del Reg. (CE) n. 889/2008, e' tenuto a  prevedere  la  soppressione
cautelativa delle indicazioni biologiche  ed  il  termine  entro  cui
l'operatore invia le osservazioni volte  a  chiarire  i  dubbi  e  le
circostanze che hanno determinato la misura.