Art. 10 Soppressione Cautelativa 1. L'Organismo di Controllo, in ottemperanza all'art. 91 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008, e' tenuto a prevedere la soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche ed il termine entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura.