Art. 12 
 
 
                               Ricorso 
 
  1. L'operatore controllato puo' presentare  ricorso  nei  confronti
dell'Organismo  di  Controllo  che  ha  applicato  una  delle  misure
indicate ai  precedenti  articoli  3,  4  e  5  formulando  eventuale
richiesta di riesame. 
  2.  L'Organismo  di  Controllo  e'  tenuto   a   prevedere,   nella
documentazione di sistema, i termini per la presentazione del ricorso
e per la definizione dello stesso. 
  3. L'Organismo di  Controllo  deve  comunicare  i  riferimenti  del
ricorso alle autorita' competenti  utilizzando  la  tabella  prevista
all'Allegato III del presente decreto.