Art. 12 Ricorso 1. L'operatore controllato puo' presentare ricorso nei confronti dell'Organismo di Controllo che ha applicato una delle misure indicate ai precedenti articoli 3, 4 e 5 formulando eventuale richiesta di riesame. 2. L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, i termini per la presentazione del ricorso e per la definizione dello stesso. 3. L'Organismo di Controllo deve comunicare i riferimenti del ricorso alle autorita' competenti utilizzando la tabella prevista all'Allegato III del presente decreto.