Art. 13 Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo 1. Qualora un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attivita' istituzionale, rilevi una non conformita' a carico di un operatore biologico, trasmette la relativa informativa all'autorita' competente e all'Organismo di Controllo al quale e' assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007. 2. L'Organismo di Controllo, a seguito dell'informativa di cui al paragrafo precedente, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformita' rilevata senza la necessita' di eseguire la visita ispettiva.