Art. 15 Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. Il presente decreto e' trasmesso all'Organismo di Controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 20 dicembre 2013 Il Ministro: De Girolamo Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2014 Uffi cio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 297