Art. 15 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Provincie Autonome di Trento  e  Bolzano  nel
rispetto e nei limiti degli statuti speciali  di  autonomia  e  delle
relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in  materia
di bilinguismo e di uso  della  lingua  italiana  e  tedesca  per  la
redazione dei provvedimenti e degli atti  rivolti  al  pubblico  come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'Organismo di Controllo per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 20 dicembre 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo 
Registrato alla Corte dei conti  il  23  gennaio  2014  Uffi  cio  di
controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 297