Art. 3 
 
 
                            Inosservanza 
 
  1. L'inosservanza si configura come un'inadempienza lieve  che  non
compromette la conformita' del processo di produzione e/o il  sistema
di auto-controllo sul  metodo  di  produzione  o  la  gestione  della
documentazione aziendale e si  caratterizza  per  non  avere  effetti
prolungati nel tempo e non determinare variazioni  sostanziali  dello
«status»  aziendale  e/o  di  conformita'   dei   prodotti   e/o   di
affidabilita' dell'operatore. 
  2.   Le   inosservanze   comportano   l'applicazione,   da    parte
dell'Organismo di Controllo al quale e' assoggettato l'operatore,  di
una diffida. 
  3.  La  diffida   consiste   nell'invito   scritto   a   correggere
l'inosservanza  rilevata  in  tempi  definiti  ed  a  predisporre  le
opportune azioni correttive affinche' l'evento non si ripeta. 
  4.  L'Organismo  di  Controllo  e'   tenuto   a   prevedere   nella
documentazione di sistema le modalita': 
    per la comunicazione all'operatore  della  misura  applicata  che
decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui  ne  e'
venuto a conoscenza; 
    per il trattamento della non conformita'; 
    per la verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida. 
  5. Il trattamento della non conformita' prevede tempi  diversi  per
l'adempimento sulla base della tipologia dell'inosservanza.