Art. 3 Inosservanza 1. L'inosservanza si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformita' del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformita' dei prodotti e/o di affidabilita' dell'operatore. 2. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale e' assoggettato l'operatore, di una diffida. 3. La diffida consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinche' l'evento non si ripeta. 4. L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalita': per la comunicazione all'operatore della misura applicata che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne e' venuto a conoscenza; per il trattamento della non conformita'; per la verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida. 5. Il trattamento della non conformita' prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'inosservanza.