Art. 5 
 
 
                             Infrazione 
 
  1. L'infrazione si  configura  come  un'inadempienza  di  carattere
sostanziale che compromette la conformita' del processo di produzione
e/o il sistema di  auto-controllo  sul  metodo  di  produzione  o  la
gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli  obblighi
contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e  si
caratterizza  per  avere  effetti  prolungati  tali  da   determinare
variazioni sostanziali dello «status» aziendale  e/o  di  conformita'
dei prodotti e/o di affidabilita' dell'operatore. 
  2. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo
di Controllo al quale e' assoggettato l'operatore, della  sospensione
della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema  di
controllo. 
  3. La sospensione della certificazione puo' riguardare una  o  piu'
attivita' (produzione, preparazione e importazione) una o piu' unita'
produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola
attivita' o unita' produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute
su altre attivita' o unita' produttive. La sospensione  comporta  per
l'operatore il divieto, per il periodo indicato  all'Allegato  I,  di
commercializzare i prodotti con indicazioni  riferite  al  metodo  di
produzione biologica e comporta  la  soppressione  delle  indicazioni
biologiche, se del caso, anche di prodotti gia' immessi sul  mercato.
Nel periodo di sospensione l'operatore  e'  tenuto  a  continuare  ad
applicare  le  disposizioni  previste  dal  Reg.  (CE)  n.  834/2007.
L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere  nella  documentazione
di sistema le modalita' e i termini: 
    per  l'invio  all'operatore  della  comunicazione  relativa  alla
misura applicata indicando la decorrenza della stessa; 
    per il trattamento della non conformita', ivi compresi i  termini
entro i  quali  comunicare  ai  propri  clienti  gli  adempimenti  da
effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...); 
    per  la  verifica  del  rispetto   di   quanto   indicato   nella
sospensione, che comunque deve avvenire entro il termine del  periodo
di sospensione. 
  L'organismo  di  Controllo  e'  altresi'  tenuto  ad  apportare  le
opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII
del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321. 
  4. L'esclusione dell'operatore consiste nel  ritiro  del  documento
giustificativo  da  parte  dell'Organismo  di  Controllo  e  comporta
l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli  operatori
biologici prevista all'Allegato 6 punto 2 del decreto ministeriale 1°
febbraio  2012,  n.  2049.  L'esclusione  se  del  caso  comporta  la
soppressione delle indicazioni di prodotti gia' immessi sul  mercato.
L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere, nella  documentazione
di sistema, il  termine  entro  il  quale  inviare  all'operatore  la
comunicazione relativa  alla  misura  applicata,  che  decorre  dalla
visita ispettiva effettuata o dalla  data  in  cui  ne  e'  venuto  a
conoscenza. 
  5. L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui e'  stata
applicata  l'esclusione  e'  subordinata  alla  rimozione  delle  non
conformita' che l'hanno causata. L'Organismo di Controllo effettua le
opportune verifiche.