Art. 5 Infrazione 1. L'infrazione si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformita' del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformita' dei prodotti e/o di affidabilita' dell'operatore. 2. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale e' assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. 3. La sospensione della certificazione puo' riguardare una o piu' attivita' (produzione, preparazione e importazione) una o piu' unita' produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attivita' o unita' produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attivita' o unita' produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato all'Allegato I, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti gia' immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'operatore e' tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007. L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalita' e i termini: per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa; per il trattamento della non conformita', ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...); per la verifica del rispetto di quanto indicato nella sospensione, che comunque deve avvenire entro il termine del periodo di sospensione. L'organismo di Controllo e' altresi' tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321. 4. L'esclusione dell'operatore consiste nel ritiro del documento giustificativo da parte dell'Organismo di Controllo e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici prevista all'Allegato 6 punto 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti gia' immessi sul mercato. L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, il termine entro il quale inviare all'operatore la comunicazione relativa alla misura applicata, che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne e' venuto a conoscenza. 5. L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui e' stata applicata l'esclusione e' subordinata alla rimozione delle non conformita' che l'hanno causata. L'Organismo di Controllo effettua le opportune verifiche.