Art. 6 
 
 
                       Ritorno in conversione 
 
  1. Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si  applicano
i periodi previsti al Capo V del Reg. (CE) n. 889/2008. Nei  casi  di
utilizzo di semente  o  materiale  di  moltiplicazione  convenzionale
trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione e' di  12
mesi, purche' il terreno abbia concluso il periodo di conversione. 
  2. La  misura  accessoria  decorre  dalla  data  in  cui  e'  stato
utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale
o in alternativa dalla data della visita ispettiva o  dalla  data  in
cui l'Organismo di Controllo ne e' venuto a conoscenza.