Art. 6 Ritorno in conversione 1. Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si applicano i periodi previsti al Capo V del Reg. (CE) n. 889/2008. Nei casi di utilizzo di semente o materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione e' di 12 mesi, purche' il terreno abbia concluso il periodo di conversione. 2. La misura accessoria decorre dalla data in cui e' stato utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale o in alternativa dalla data della visita ispettiva o dalla data in cui l'Organismo di Controllo ne e' venuto a conoscenza.