Art. 9 Comunicazioni 1. L'Organismo di Controllo che ha rilevato irregolarita' o infrazioni a carico degli operatori assoggettati al proprio sistema di controllo deve comunicare senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, agli altri Organismi di Controllo ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome, il provvedimento emesso contenente la non conformita' rilevata e la misura applicata. 2. Gli Organismi di Controllo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarita' ed infrazioni utilizzando le tabelle previste agli Allegati II e III del presente decreto, il primo giorno lavorativo di ogni mese.