Art. 9 
 
 
                            Comunicazioni 
 
  1.  L'Organismo  di  Controllo  che  ha  rilevato  irregolarita'  o
infrazioni a carico degli operatori assoggettati al  proprio  sistema
di controllo deve comunicare senza indugio e comunque non oltre  i  5
giorni lavorativi dalla data di adozione  della  misura,  agli  altri
Organismi di Controllo  ed  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  alle  Regioni  e  Province  Autonome,   il
provvedimento emesso contenente la  non  conformita'  rilevata  e  la
misura applicata. 
  2.  Gli  Organismi  di  Controllo  comunicano  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, alle  Regioni  e  Province
Autonome l'elenco delle misure applicate  in  caso  di  inosservanze,
irregolarita' ed infrazioni  utilizzando  le  tabelle  previste  agli
Allegati II e III del presente decreto, il primo giorno lavorativo di
ogni mese.