Art. 2 
 
 
Azioni e interventi di monitoraggio, (( anche di tipo sanitario,  nei
territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte )) 
 
  1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione  o  il
potenziamento di azioni e interventi  di  ((  prevenzione  del  danno
ambientale e dell'illecito ambientale, )) monitoraggio, ((  anche  di
radiazioni nucleari, )) tutela e bonifica nei terreni, (( nelle acque
di falda e nei pozzi )) della  regione  Campania  indicati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6,  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto  dal
Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  da  un  Ministro  da  lui
delegato, composto dal Ministro per  la  coesione  territoriale,  dal
Ministro  dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del  mare,  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali (( e dal Ministro  della  difesa.  Il  Presidente
della regione Campania partecipa di diritto ai lavori  del  Comitato.
)) Al Comitato spetta altresi' la supervisione delle attivita'  della
Commissione di cui al comma 2. 
  2.   Sulla   base   degli   indirizzi   stabiliti   dal    Comitato
interministeriale di cui al comma 1, (( previa valutazione  e  idonea
pubblicazione dei dati e delle informazioni gia' acquisiti  da  parte
del medesimo Comitato, )) al fine di individuare o potenziare  azioni
e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, (( nelle acque  di
falda e nei pozzi )) della regione Campania come  indicati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione  territoriale,
entro trenta  giorni  dall'adozione  del  primo  decreto  di  cui  al
medesimo articolo 1, comma 6, e' istituita una  Commissione  composta
da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri  che
la presiede, e da un rappresentante  ciascuno  del  Ministro  per  la
coesione territoriale,  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del
Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  della  regione
Campania, (( nonche' dall'incaricato del Governo per il contrasto del
fenomeno  dei  roghi  di  rifiuti  nella  regione  Campania  e  delle
problematiche connesse e dal commissario delegato di cui all'articolo
11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3891
del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del  21
agosto 2010. )) Ai componenti della Commissione non sono  corrisposti
gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti   comunque
denominati. (( La Commissione puo' avvalersi  di  esperti  di  chiara
fama scelti tra  le  eccellenze  accademiche  e  scientifiche,  anche
internazionali; agli esperti non sono corrisposti  gettoni,  rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati )). 
  3. La segreteria del Comitato di cui  al  comma  1  e  il  supporto
tecnico per la Commissione di cui al  comma  2  sono  assicurati  dai
Dipartimenti  di  cui  si  avvale  il  Ministro   per   la   coesione
territoriale,  nell'ambito  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica. 
  4. La Commissione di cui al comma 2, entro  sessanta  giorni  dalla
definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il  perseguimento
delle finalita' ivi previste, avvalendosi della collaborazione  degli
enti di cui all'articolo 1, comma 1, (( nonche'  dell'incaricato  del
Governo per il contrasto del fenomeno  dei  roghi  di  rifiuti  nella
regione Campania e delle problematiche  connesse  e  del  commissario
delegato di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto  2010,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2010,  ))   adotta   e
successivamente coordina un  programma  straordinario  e  urgente  di
interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla
bonifica  dei  siti  nonche'  alla  rivitalizzazione  economica   dei
territori, nei terreni  della  regione  Campania  indicati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6. (( La Commissione deve  inoltre  prevedere,
nell'ambito   degli   interventi   di   bonifica    e    riequilibrio
dell'ecosistema,  l'utilizzo  di  sistemi  naturali  rigenerativi   e
agroecologici,  attraverso  piante  con   proprieta'   fitodepurative
previste dalla legislazione vigente. Tra i soggetti  attuatori  degli
interventi  di  bonifica,  sono   individuate   anche   le   societa'
partecipate dalla regione che operano in tali ambiti. )) Il programma
puo' essere realizzato  anche  attraverso  la  stipula  di  contratti
istituzionali  di  sviluppo,  di  cui  all'articolo  6  del   decreto
legislativo  31  maggio  2011,  n.  88.  La   Commissione   riferisce
periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita'  di  cui
al presente comma. (( Il Comitato  interministeriale  predispone  una
relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere,  avente
ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica  e  messa
in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico
dei lavori  e  dei  progetti  nonche'  il  rendiconto  delle  risorse
finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e  gli
interventi di bonifica sono  attuati  unicamente  facendo  ricorso  a
bandi a evidenza pubblica )). 
  ((  4-bis.   Ai   sensi   della   Convenzione   sull'accesso   alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi  decisionali
e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus  il
25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108,  su
iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al
fine  di   facilitare   la   comunicazione,   l'informazione   e   la
partecipazione  dei  cittadini  residenti  nelle  aree   interessate,
possono essere costituiti consigli consultivi della comunita'  locale
nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze  dei  cittadini
residenti,  nonche'  delle  principali  organizzazioni   agricole   e
ambientaliste,  degli  enti  locali  e  della  regione  Campania.   I
cittadini possono coadiuvare l'attivita' di tali consigli  consultivi
mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video.  La
regione Campania trasmette  le  deliberazioni  assunte  dai  consigli
consultivi della comunita' locale alla Commissione, che le valuta  ai
fini dell'assunzione  delle  iniziative  di  competenza,  da  rendere
pubbliche con strumenti idonei. 
  4-ter. Anche ai fini degli opportuni  interventi  di  bonifica  dei
terreni inquinati, entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i  Ministri  dello  sviluppo  economico,  della  salute  e  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  adotta  il  regolamento
relativo agli interventi di  bonifica,  ripristino  ambientale  e  di
messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente,  delle  aree
destinate  alla  produzione  agricola  e  all'allevamento,   di   cui
all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4-quater. La regione Campania, su proposta dell'Istituto  superiore
di sanita', entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  definisce,  nei
limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  4-octies,  per  gli  anni
2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali  accertamenti,  la
tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello  stato
di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione  dei
comuni capoluogo, di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva dei
Ministri   delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute
adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che
risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali
e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori  del  gruppo  di
cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva. 
  4-quinquies. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore
di sanita', entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  definisce,  nei
limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  4-octies,  per  gli  anni
2014-2015, anche ai  fini  dei  conseguenti  eventuali  accertamenti,
modalita' di offerta di esami per la prevenzione e per  il  controllo
dello stato di salute  della  popolazione  residente  nei  comuni  di
Taranto e di Statte. 
  4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e  4-quinquies  sono
effettuati senza alcuna compartecipazione alla  spesa  da  parte  dei
pazienti. 
  4-septies. II Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e
Puglia e l'Istituto superiore di sanita', stabilisce le modalita' con
cui sono trasmessi, in forma aggregata, i  dati  raccolti  nel  corso
delle attivita' di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. 
  4-octies. Per le attivita' di cui ai commi 4-quater  e  4-quinquies
e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni  di  euro  e,
per l'anno 2015, la spesa di 25  milioni  di  euro,  a  valere  sulle
risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo  1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate,
da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle
ad esse spettanti. Al riparto delle risorse  integrative  di  cui  al
primo periodo tra le  regioni  Campania  e  Puglia  si  provvede  con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano )). 
  5. (( All'attuazione del programma straordinario urgente di cui  al
comma 4 si provvede, nell'anno 2014, )) nel limite delle risorse  che
si renderanno disponibili  a  seguito  della  riprogrammazione  delle
linee di intervento  del  Piano  di  azione  coesione  della  Regione
Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma  3,
del  decreto-legge  28  giugno   2013,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. (( Le risorse di cui
al presente comma sono integrate con quelle  finalizzate  allo  scopo
nell'ambito dei programmi dei  fondi  strutturali  europei  2014-2020
concernenti la regione Campania e della quota nazionale del Fondo per
lo sviluppo e la coesione relativa alla medesima regione, determinata
con la delibera del Comitato interministeriale per la  programmazione
economica di cui all'articolo 1, comma 8,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147 )). 
  (( 5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente
comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui  all'articolo  61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare  con
il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di   cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
e successive modificazioni, concorre alla realizzazione di interventi
prioritari  di  messa  in  sicurezza  e  di  bonifica  della  regione
Campania. La quota di cui al primo periodo e' determinata annualmente
in funzione delle somme di denaro  e  dei  proventi  derivanti  dalla
vendita di beni mobili e dalle  attivita'  finanziarie  confiscati  a
seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di
misure di prevenzione ai sensi del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali  a  carico
della criminalita' organizzata per la repressione dei  reati  di  cui
agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, commessi nel territorio della regione Campania )). 
  6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini  di  cui
all'articolo 1, (( commi 1, 5 e 6, )) nel limite di 100.000 euro  nel
2013 e di (( 3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto  a  100.000
euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014,  con  le  risorse  europee
disponibili nell'ambito del  programma  operativo  regionale  per  la
Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti  industriali  e
di terreni contaminati e, quanto a 1.000.000 di euro nel 2014, con le
risorse europee disponibili nell'ambito  del  programma  di  sviluppo
rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  dell'ordinanza
          del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3891  del  4
          agosto 2010 (Disposizioni urgenti  di  protezione  civile),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  21  agosto
          2010: 
              «Art. 11 
              1.  Il  dott.  Mario  Pasquale  De  Biase,  commissario
          delegato ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'ordinanza  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3849  del  19
          febbraio  2010,  provvede,  avvalendosi  in   qualita'   di
          Soggetto attuatore della Societa'  Sogesid  s.p.a.,  e  nel
          rigoroso  rispetto  delle  determinazioni  assunte   e   da
          assumersi  da  parte   dell'Autorita'   giudiziaria,   alla
          realizzazione  degli  interventi  urgenti   di   messa   in
          sicurezza e bonifica delle aree di  Giugliano  in  Campania
          (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta). 
              2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma  1
          si provvede nel limite massimo di € 47.807.351,01 a  valere
          sulle risorse presenti nella contabilita' del sopra  citato
          commissario delegato.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88: 
              «Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1. Per
          le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo  scopo  di
          accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente decreto e di assicurare la  qualita'  della  spesa
          pubblica, il Ministro delegato, d'intesa  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati, stipula con le Regioni  e  le  amministrazioni
          competenti un "contratto  istituzionale  di  sviluppo"  che
          destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
          responsabilita', tempi  e  modalita'  di  attuazione  degli
          interventi. 
              2. Il contratto istituzionale di  sviluppo,  esplicita,
          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,
          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui
          all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo  prevede,  quale  modalita'  attuativa,   che   le
          amministrazioni centrali, ed  eventualmente  regionali,  si
          avvalgano,  anche  ai  sensi   dell'articolo   55-bis   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive  modificazioni,   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici. 
              3. La progettazione, l'approvazione e la  realizzazione
          degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
          sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte  II,
          titolo III, capo IV,  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano  le  procedure  di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi  individuati  nel  contratto  istituzionale   di
          sviluppo si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.  Per  i
          medesimi interventi, si applicano le  vigenti  disposizioni
          in materia di prevenzione e repressione della  criminalita'
          organizzata e dei tentativi di infiltrazione  mafiosa,  ivi
          comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
          antimafia. 
              4. Le risorse del Fondo  sono  trasferite  ai  soggetti
          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della
          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle
          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena
          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
          le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
          2010, n. 136 e dall'articolo 30  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di  garantire
          la  specialita'  e   l'addizionalita'   degli   interventi,
          iscrivono nei  relativi  bilanci  i  Fondi  a  destinazione
          vincolata  di  cui  al  primo  periodo,  attribuendo   loro
          un'autonoma  evidenza  contabile  e   specificando,   nella
          relativa denominazione, che gli stessi sono  costituiti  da
          risorse derivanti dal Fondo. 
              5.  L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata   e
          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che
          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche
          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni
          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in
          raccordo con i Nuclei di valutazione delle  amministrazioni
          statali  e  delle  Regioni,   assicurando,   altresi',   il
          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o
          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.
          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli
          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la
          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
          2007/2013  previsto,  a  legislazione  vigente,  presso  la
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  secondo  le   procedure
          vigenti e, ove previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del
          Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
          tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
          fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche  ai
          sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla  base
          di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da  parte
          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e
          della Corte dei conti. 
              6.  In  caso   di   inerzia   o   inadempimento   delle
          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi
          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del
          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati
          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la
          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo  120,
          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'
          procedurali  individuate  dall'articolo  8  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
          400 del 1988 e dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di
          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere
          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di
          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai
          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle
          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e
          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,
          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.". 
              -  La  legge  16  marzo  2001,  n.  108  (Ratifica   ed
          esecuzione    della    Convenzione    sull'accesso     alle
          informazioni, la partecipazione del  pubblico  ai  processi
          decisionali  e  l'accesso   alla   giustizia   in   materia
          ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25  giugno
          1998), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile
          2001, n. 85, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  241  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art.  241  (Regolamento  aree   agricole).   - 1.   Il
          regolamento   relativo   agli   interventi   di   bonifica,
          ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
          operativa  e  permanente,   delle   aree   destinate   alla
          produzione  agricola  e  all'allevamento  e'  adottato  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di  concerto  con  i  Ministri  delle
          attivita'  produttive,  della  salute  e  delle   politiche
          agricole e forestali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della  finanza   pubblica),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: 
              «34.  Ai  fini   della   determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie.
          Nell'ambito  della  prevenzione  delle  malattie  infettive
          nell'infanzia   le   regioni,   nell'ambito   delle    loro
          disponibilita' finanziarie, devono concedere  gratuitamente
          i  vaccini  per  le  vaccinazioni  non  obbligatorie  quali
          antimorbillosa,      antirosolia,      antiparotite       e
          antihaemophulius influenza e tipo B quando  queste  vengono
          richieste dai genitori con  prescrizione  medica.  Di  tale
          norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
          residenti sul territorio nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  3,  del
          decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76  (Primi  interventi
          urgenti per la promozione dell'occupazione, in  particolare
          giovanile, della coesione sociale, nonche'  in  materia  di
          Imposta  sul  valore  aggiunto   (IVA)   e   altre   misure
          finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99,  e  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 giugno 2013, n. 150: 
              «Art. 4 (Misure per la velocizzazione  delle  procedure
          in materia  di  riprogrammazione  dei  programmi  nazionali
          cofinanziati dai Fondi strutturali e di  rimodulazione  del
          Piano  di  Azione  Coesione).  -  1.  Al  fine  di  rendere
          disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei
          programmi  nazionali  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali
          2007/2013, di cui all'articolo 1,  comma  12,  lettera  a),
          all'articolo 3, commi 1  e  2,  del  presente  decreto,  le
          Amministrazioni   titolari    dei    programmi    operativi
          interessati, provvedono ad attivare,  entro  trenta  giorni
          dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  le
          necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla  base
          della vigente normativa comunitaria. 
              2. Al  medesimo  fine,  per  la  parte  riguardante  le
          risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano  di  Azione
          Coesione, entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione
          del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione  di  cui
          al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1°
          agosto 2012, ai sensi del punto 3  della  delibera  CIPE  3
          agosto 2012, n. 96, provvede  a  determinare,  anche  sulla
          base degli esiti  del  monitoraggio  sull'attuazione  delle
          predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle  risorse
          destinate  alle  misure  del  Piano  di  Azione   Coesione.
          Dell'ammontare  della  rimodulazione  di  cui  al  presente
          comma,  si  tiene  conto  nel  riparto  delle  risorse   da
          assegnare a valere sui fondi  strutturali  per  il  periodo
          2014-2020. 
              3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo
          delle risorse allocate  sul  Piano  di  Azione  e  Coesione
          secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto  Gruppo  di
          Azione  procede  periodicamente,  in  partenariato  con  le
          amministrazioni interessate, alla verifica dello  stato  di
          avanzamento  dei  singoli  interventi  e  alle  conseguenti
          rimodulazioni  del  Piano  di  Azione   Coesione   che   si
          rendessero necessarie anche  a  seguito  dell'attivita'  di
          monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni. 
              4. L'operativita' delle misure di cui  all'articolo  1,
          comma 12, lettera a), all'articolo 3,  commi  1  e  2,  del
          presente decreto decorre dalla data di perfezionamento  dei
          rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1  e  2
          del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  8,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge  di  stabilita'  2014),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: 
              «8.  Su  proposta  del   Ministro   per   la   coesione
          territoriale,  entro  il  1°  marzo   2014,   il   Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          con   propria   delibera,    effettua    la    ripartizione
          programmatica tra le  amministrazioni  interessate  dell'80
          per cento della  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione definita ai sensi del  comma  6.  Le
          amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con
          una  o  piu'  proposte,  le  azioni  e  gli  interventi  da
          realizzare e  la  relativa  tempistica  per  l'avvio  della
          realizzazione,   identificando   i   relativi    fabbisogni
          finanziari  annuali  e  indicando,   per   gli   interventi
          infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere  per  la
          progettazione. Il Ministro per  la  coesione  territoriale,
          avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione
          economica   del   Ministero   dello   sviluppo   economico,
          istruisce, in raccordo con le  amministrazioni  proponenti,
          le proposte progettuali elaborate dalle  stesse,  definendo
          altresi'  gli  strumenti  di   cooperazione   istituzionale
          eventualmente  necessari  per  la  loro  realizzazione.   I
          programmi degli interventi  e  delle  azioni  positivamente
          istruiti sono sottoposti al  CIPE  per  l'approvazione,  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88, e per la  conseguente  assegnazione  in
          via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua,
          su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro  i
          quali l'intervento deve  essere  avviato,  prevedendo,  ove
          possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso
          di mancato avvio la  revoca  dei  finanziamenti  assegnati.
          Sulla   base    dell'assegnazione    definitiva    ciascuna
          amministrazione  puo'  avviare  le   attivita'   necessarie
          all'attuazione degli interventi e delle azioni  finanziati,
          ferma  restando  la  necessita'  del  trasferimento   delle
          risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle
          disponibilita'  annuali.  Sulla  base   delle   indicazioni
          pervenute dalle amministrazioni, entro il 15  settembre  di
          ciascun anno, il  Ministro  per  la  coesione  territoriale
          comunica  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  i
          fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli
          interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del  Fondo
          per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  ai  fini  della   loro
          rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di  legge  di
          stabilita', compatibilmente con gli  equilibri  di  finanza
          pubblica. Il Ministro per la coesione  territoriale,  sulla
          base delle  indicazioni  pervenute  dalle  amministrazioni,
          presenta al CIPE, entro il 10 settembre  di  ciascun  anno,
          una relazione sullo stato della programmazione per gli anni
          2014-2020  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la   coesione,
          contenente lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  in
          corso,  quelli  da   avviare   e   l'individuazione   degli
          interventi revocati, nonche' i fabbisogni  annuali  per  il
          triennio successivo e per gli anni  seguenti,  che  vengono
          comunicati dallo stesso Ministro, entro  il  successivo  15
          settembre, al Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ai
          fini  della  rimodulazione   degli   stanziamenti   annuali
          nell'ambito   del   disegno   di   legge   di   stabilita',
          compatibilmente con gli equilibri di finanza  pubblica.  Il
          Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   adotta   i
          provvedimenti di variazione di  bilancio  in  favore  delle
          amministrazioni assegnatane delle risorse di cui al comma 6
          su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 61, comma  23,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.: 
              «23. Le somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  7,  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
          in  materia  di  funzionalita'  del  sistema  giudiziario),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          settembre 2008, n. 217: 
              «7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
              a) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
              b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
              c) all'entrata del bilancio dello Stato.». 
              -  Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Si riportano gli articoli 259 e 260 del citato citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art. 259 (Traffico illecito di rifiuti).  1.  Chiunque
          effettua una spedizione  di  rifiuti  costituente  traffico
          illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°
          febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti
          elencati  nell'Allegato  II  del  citato   regolamento   in
          violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b),  c)  e
          d),  del  regolamento  stesso  e'  punito   con   la   pena
          dell'ammenda   da    millecinquecentocinquanta    euro    a
          ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La  pena
          e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 
              2. Alla sentenza di condanna,  o  a  quella  emessa  ai
          sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
          i reati relativi al traffico illecito di cui al comma  1  o
          al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma
          4, consegue obbligatoriamente  la  confisca  del  mezzo  di
          trasporto. 
              Art.  260  (Attivita'  organizzate  per   il   traffico
          illecito di rifiuti). 1. Chiunque, al fine di conseguire un
          ingiusto  profitto,  con  piu'  operazioni   e   attraverso
          l'allestimento   di   mezzi   e   attivita'    continuative
          organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,  importa,  o
          comunque  gestisce  abusivamente  ingenti  quantitativi  di
          rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
              2. Se si tratta di rifiuti ad  alta  radioattivita'  si
          applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
              3. Alla condanna conseguono le pene accessorie  di  cui
          agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter  del  codice  penale,
          con la limitazione di  cui  all'articolo  33  del  medesimo
          codice. 
              4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
          emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice  di  procedura
          penale, ordina il ripristino dello  stato  dell'ambiente  e
          puo'   subordinare   la   concessione   della   sospensione
          condizionale della pena all'eliminazione del  danno  o  del
          pericolo per l'ambiente.".