IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
  Visto in particolare l'art. 42 del citato decreto legislativo n. 28
del 2011, che prevede al comma  6  l'emanazione  di  un  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  per  la  definizione   di   una
disciplina  organica  dei  controlli  in  materia  di  incentivi   di
competenza del Gestore dei  Servizi  Energetici  -  GSE  S.p.A.  (nel
seguito: GSE) avente ad oggetto: 
    a) le modalita'  con  le  quali  i  gestori  di  rete  forniscono
supporto  operativo  al  GSE  per  la  verifica  degli  impianti   di
produzione di energia elettrica e per la certificazione delle  misure
elettriche necessarie al rilascio degli incentivi; 
    b) le procedure per lo svolgimento dei controlli  sugli  impianti
di competenza del GSE; 
    c)  le  violazioni  rilevanti  ai  fini   dell'erogazione   degli
incentivi in relazione a ciascuna  fonte,  tipologia  di  impianto  e
potenza nominale; 
    d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle autorita'
pubbliche competenti all'erogazione di incentivi per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili le  informazioni  relative  ai
soggetti esclusi ai sensi dell'art. 23, comma 3; 
    e) le modalita'  con  cui  il  GSE  trasmette  all'Autorita'  per
l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  (nel  seguito:
Autorita') gli esiti  delle  istruttorie  ai  fini  dell'applicazione
delle sanzioni di competenza della medesima Autorita' di cui all'art.
2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
  Visto il documento inviato  dal  GSE  in  data  29  settembre  2011
recante gli elementi per la definizione di  una  disciplina  organica
dei controlli; 
  Considerata la necessita' di integrare l'istruttoria attraverso  il
confronto  con  gli  altri  soggetti  pubblici   interessati,   quali
l'Autorita', i gestori del servizio di trasmissione  e  distribuzione
dell'energia elettrica  e  lo  stesso  GSE  per  quanto  riguarda  in
particolare l'individuazione dell'attivita' di supporto  dei  gestori
di rete e delle violazioni rilevanti, il coordinamento con  gli  atti
dell'Autorita'  e   la   procedimentalizzazione   dell'attivita'   di
controllo; 
  Ritenuto opportuno emanare  specifici  provvedimenti  per  ciascuna
macro-tipologia di impianti  e  dedicare  il  presente  decreto  alla
definizione di  un  sistema  organico  di  controllo  in  materia  di
incentivi per la produzione di energia elettrica; 
  Ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi istruttori  per  la
definizione di un'analoga disciplina in materia di incentivi  per  la
produzione di energia termica, atteso che la breve esperienza  finora
maturata non consente  di  individuare  compiutamente  le  specifiche
modalita' di controllo nonche' le violazioni rilevanti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in conformita' ai principi  di  efficienza,
efficacia, proporzionalita' e ragionevolezza, disciplina le attivita'
inerenti  i  controlli  sulla  documentazione  e  sugli  impianti  di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali  e'
presentata istanza di accesso o richiesta di  incentivo,  ovvero  che
percepiscono incentivi la cui erogazione e' di competenza del GSE. 
  2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati e disposti dal GSE
e sono volti alla verifica della sussistenza o della  permanenza  dei
requisiti  soggettivi  e  oggettivi  e   dei   presupposti   per   il
riconoscimento o il mantenimento degli incentivi. 
  3. I controlli documentali senza sopralluogo sono  svolti  dal  GSE
nel rispetto della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Resta  ferma  la
verifica  da  parte  del  GSE  dei  dati  forniti  dai  soggetti  che
presentano istanze di incentivo,  ivi  compreso  il  controllo  sulle
istanze rese  in  forma  di  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di
notorieta' ai sensi dell'art. 41 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.