Art. 10 
 
 
              Conclusione del procedimento di controllo 
                        mediante sopralluogo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2  della  legge  n.  241  del  1990,  il  GSE
stabilisce, in base a criteri di proporzionalita' e di efficienza, il
termine  di  conclusione  del  procedimento  di  controllo   mediante
sopralluogo. Nei casi di maggiore complessita' puo'  essere  previsto
un termine fino a 180 giorni. 
  2. Il procedimento di controllo mediante  sopralluogo  si  conclude
con l'adozione di un  atto  espresso  e  motivato  sulla  base  delle
risultanze raccolte nel corso del controllo, delle ragioni giuridiche
su  cui  si  fonda  e   delle   eventuali   osservazioni   presentate
dall'interessato. 
  3.  L'atto  finale  individua  la  violazione  e   le   conseguenti
determinazioni disposte ai sensi dell'art. 11. In caso contrario,  il
GSE dichiara la conformita'  dell'impianto  ai  fini  dell'erogazione
degli incentivi  e,  ove  ritenuto  opportuno,  impartisce  eventuali
prescrizioni. 
  4. Il  GSE  comunica  tempestivamente  l'atto  finale  al  titolare
dell'impianto con le modalita' indicate all'art. 7, comma 2.