Art. 10 Conclusione del procedimento di controllo mediante sopralluogo 1. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il GSE stabilisce, in base a criteri di proporzionalita' e di efficienza, il termine di conclusione del procedimento di controllo mediante sopralluogo. Nei casi di maggiore complessita' puo' essere previsto un termine fino a 180 giorni. 2. Il procedimento di controllo mediante sopralluogo si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo, delle ragioni giuridiche su cui si fonda e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato. 3. L'atto finale individua la violazione e le conseguenti determinazioni disposte ai sensi dell'art. 11. In caso contrario, il GSE dichiara la conformita' dell'impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi e, ove ritenuto opportuno, impartisce eventuali prescrizioni. 4. Il GSE comunica tempestivamente l'atto finale al titolare dell'impianto con le modalita' indicate all'art. 7, comma 2.