Art. 11 
 
 
                        Violazioni rilevanti 
 
  1. Il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli
incentivi con l'integrale recupero delle somme gia' erogate, qualora,
in esito  all'attivita'  di  controllo  o  di  verifica  documentale,
vengano accertate le violazioni  rilevanti  di  cui  all'allegato  1,
parte integrante del presente decreto.  Al  di  fuori  delle  ipotesi
espressamente  previste  dall'allegato  1,  qualora  il  GSE   rilevi
violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l'indebito  accesso
agli incentivi, dispone comunque il rigetto  dell'istanza  ovvero  la
decadenza dagli incentivi nonche' l'integrale  recupero  delle  somme
eventualmente gia' erogate. 
  2. Fatti salvi  i  casi  in  cui  la  violazione  abbia  comportato
l'elusione dei meccanismi  di  asta  e  registri,  nel  rispetto  dei
principi di efficienza, efficacia, proporzionalita' e ragionevolezza,
le violazioni di cui all'allegato  1,  che  riguardano  impianti  con
potenza nominale fino a 20 kW e che comportano  variazioni  inferiori
al  10%  dell'importo  degli  incentivi  annualmente  percepiti   dal
titolare, non comportano la decadenza dagli incentivi, fermo restando
il recupero delle somme indebitamente percepite. 
  3. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, il GSE, qualora
riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta
quantificazione  degli  incentivi  ovvero  dei  premi,   dispone   le
prescrizioni piu' opportune ovvero ridetermina  l'incentivo  in  base
alle  caratteristiche  rilevate  a  seguito  del  controllo  e   alla
normativa  applicabile,  recuperando  le  sole  somme   indebitamente
erogate.