Art. 11 Violazioni rilevanti 1. Il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme gia' erogate, qualora, in esito all'attivita' di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'allegato 1, qualora il GSE rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l'indebito accesso agli incentivi, dispone comunque il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonche' l'integrale recupero delle somme eventualmente gia' erogate. 2. Fatti salvi i casi in cui la violazione abbia comportato l'elusione dei meccanismi di asta e registri, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalita' e ragionevolezza, le violazioni di cui all'allegato 1, che riguardano impianti con potenza nominale fino a 20 kW e che comportano variazioni inferiori al 10% dell'importo degli incentivi annualmente percepiti dal titolare, non comportano la decadenza dagli incentivi, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. 3. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, il GSE, qualora riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi, dispone le prescrizioni piu' opportune ovvero ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le sole somme indebitamente erogate.