Art. 12 Trasmissione di informazioni all'Autorita' 1. Il GSE, dopo aver adottato il provvedimento conclusivo dell'attivita' di controllo, comunica all'Autorita' le violazioni accertate qualora queste rilevino ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, secondo modalita' definite dalla medesima Autorita'.