Art. 12 
 
 
             Trasmissione di informazioni all'Autorita' 
 
  1.  Il  GSE,  dopo  aver  adottato  il   provvedimento   conclusivo
dell'attivita' di controllo,  comunica  all'Autorita'  le  violazioni
accertate qualora queste rilevino  ai  fini  dell'applicazione  delle
sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della  legge  n.
481/1995, secondo modalita' definite dalla medesima Autorita'.