Art. 2 
 
 
                             Esclusioni 
 
  1. I controlli oggetto del presente  decreto  non  comprendono  ne'
sostituiscono  i  controlli  che,  in   base   alle   discipline   di
riferimento,  sono  attribuiti  a  specifici  soggetti   pubblici   o
concessionari di attivita' di servizio pubblico, i  quali  continuano
ad   esserne   conseguentemente   e   pienamente   responsabili;   in
particolare,  non  costituisce  oggetto  dei  presenti  controlli  il
rilevamento dei livelli di emissioni  di  qualsiasi  natura  prodotte
dall'impianto o accertamenti di eventuali manomissioni del sistema di
monitoraggio delle emissioni. 
  2. Ai  fini  della  verifica  del  diritto  all'incentivo  e  della
relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni
di controllo, l'eventuale  necessita'  di  effettuare  operazioni  di
campionamento e  caratterizzazione  chimico-fisica  dei  combustibili
utilizzati  negli  impianti  alimentati  da  biogas,   bioliquidi   e
biomasse, ivi inclusi i rifiuti.