Art. 2 Esclusioni 1. I controlli oggetto del presente decreto non comprendono ne' sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attivita' di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente e pienamente responsabili; in particolare, non costituisce oggetto dei presenti controlli il rilevamento dei livelli di emissioni di qualsiasi natura prodotte dall'impianto o accertamenti di eventuali manomissioni del sistema di monitoraggio delle emissioni. 2. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo, l'eventuale necessita' di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei combustibili utilizzati negli impianti alimentati da biogas, bioliquidi e biomasse, ivi inclusi i rifiuti.