Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) «Autorita'»: Autorita' per l'energia elettrica, il gas  ed  il
sistema idrico istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481; 
    b)  «Controllo  su  impianto»:  attivita'   di   accertamento   e
riscontro, anche mediante  sopralluogo,  volta  alla  verifica  della
sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per  l'erogazione
degli incentivi, con  particolare  riguardo  alla  fonte  utilizzata,
all'entrata  in  esercizio,   alla   conformita'   ed   al   corretto
funzionamento di componenti, apparecchiature, opere connesse e  altre
infrastrutture degli impianti e alla veridicita'  delle  informazioni
contenute  in  atti,   documenti,   attestazioni,   comunicazioni   e
dichiarazioni forniti dal titolare dell'impianto; 
    c) «Gestore di rete»: soggetto  concessionario  del  servizio  di
distribuzione o di trasmissione di energia elettrica; 
    d) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; 
    e) «Incentivo»:  strumento,  regime,  meccanismo  di  sostegno  o
beneficio, di competenza del GSE, volto a sostenere e  promuovere  la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi inclusi  lo
scambio sul posto e il ritiro dedicato; 
    f) «Prescrizioni»: misure di regolarizzazione stabilite  dal  GSE
all'esito del controllo, cui il titolare dell'impianto si conforma; 
    g) «Soggetto preposto al controllo»: soggetto incaricato dal  GSE
ovvero dagli enti da questo controllati, a  svolgere  l'attivita'  di
controllo sugli impianti e a trasmettere le  relative  risultanze  al
GSE per l'adozione del provvedimento finale; 
    h) «Sopralluogo»: attivita' di controllo, con indagine  anche  di
tipo documentale, svolta presso  l'impianto  di  produzione  e  sulle
relative infrastrutture; 
    i)  «  Titolare  dell'impianto»:  persona  fisica   o   giuridica
beneficiaria degli incentivi; 
    j) «Violazioni rilevanti: violazioni sulla scorta delle quali  e'
disposto il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli  incentivi
nonche' il recupero delle somme gia' erogate»;