Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «Autorita'»: Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481; b) «Controllo su impianto»: attivita' di accertamento e riscontro, anche mediante sopralluogo, volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l'erogazione degli incentivi, con particolare riguardo alla fonte utilizzata, all'entrata in esercizio, alla conformita' ed al corretto funzionamento di componenti, apparecchiature, opere connesse e altre infrastrutture degli impianti e alla veridicita' delle informazioni contenute in atti, documenti, attestazioni, comunicazioni e dichiarazioni forniti dal titolare dell'impianto; c) «Gestore di rete»: soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica; d) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; e) «Incentivo»: strumento, regime, meccanismo di sostegno o beneficio, di competenza del GSE, volto a sostenere e promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi inclusi lo scambio sul posto e il ritiro dedicato; f) «Prescrizioni»: misure di regolarizzazione stabilite dal GSE all'esito del controllo, cui il titolare dell'impianto si conforma; g) «Soggetto preposto al controllo»: soggetto incaricato dal GSE ovvero dagli enti da questo controllati, a svolgere l'attivita' di controllo sugli impianti e a trasmettere le relative risultanze al GSE per l'adozione del provvedimento finale; h) «Sopralluogo»: attivita' di controllo, con indagine anche di tipo documentale, svolta presso l'impianto di produzione e sulle relative infrastrutture; i) « Titolare dell'impianto»: persona fisica o giuridica beneficiaria degli incentivi; j) «Violazioni rilevanti: violazioni sulla scorta delle quali e' disposto il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonche' il recupero delle somme gia' erogate»;