Art. 4 Soggetti preposti ai controlli 1. I controlli sono svolti dal GSE, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche, ovvero affidati alle societa' da esso controllate. In tale ambito, i gestori di rete forniscono il supporto operativo di cui all'art. 5. 2. I soggetti preposti dal GSE al controllo sono dotati di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza e agiscono nell'interesse pubblico, con indipendenza e autonomia di giudizio. Nell'esercizio delle attivita' di controllo, essi rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti alla riservatezza su ogni informazione acquisita. 3. Ciascun soggetto preposto al controllo non deve avere legami professionali, economici, di parentela o di affinita' con il titolare dell'impianto. Ove il soggetto preposto versi in una delle situazioni precedentemente indicate e' tenuto a dichiararlo all'atto dell'affidamento dell'incarico e ad astenersi dall'incarico stesso.