Art. 4 
 
 
                   Soggetti preposti ai controlli 
 
  1. I controlli sono svolti dal GSE, anche avvalendosi del  supporto
tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche,
ovvero affidati alle societa' da esso controllate. In tale ambito,  i
gestori di rete forniscono il supporto operativo di cui all'art. 5. 
  2. I soggetti preposti dal GSE al controllo sono dotati di adeguata
qualificazione  tecnica  ed  esperienza  e  agiscono   nell'interesse
pubblico, con indipendenza e autonomia  di  giudizio.  Nell'esercizio
delle attivita' di controllo, essi rivestono la qualifica di pubblico
ufficiale e  sono  tenuti  alla  riservatezza  su  ogni  informazione
acquisita. 
  3. Ciascun soggetto preposto al controllo  non  deve  avere  legami
professionali, economici, di parentela o di affinita' con il titolare
dell'impianto. Ove il soggetto preposto versi in una delle situazioni
precedentemente   indicate   e'   tenuto   a   dichiararlo   all'atto
dell'affidamento dell'incarico e ad astenersi dall'incarico stesso.