Art. 5 Supporto dei gestori di rete 1. I gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita': a) con riferimento agli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW, assumono la responsabilita' del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ivi incluso il servizio di raccolta, validazione e registrazione, nonche', qualora necessario, di trasmissione delle misure al GSE; b) ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera a), verificano la tele-leggibilita' dei contatori installati presso gli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW; c) in esito alle verifiche di cui alla lettera b), individuano i casi in cui e' necessario provvedere alla sostituzione dei contatori tradizionali con contatori tele-leggibili. 2. Restano ferme le attivita' di competenza dei gestori di rete, propedeutiche alla connessione dell'impianto alla rete, con specifico riferimento a quanto previsto dal punto 10.10-bis dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' ARG/elt 99/08 e successive modificazioni nonche', nella fase di esercizio dell'impianto, la verifica, anche mediante sopralluogo, del rispetto dei requisiti di funzionamento degli impianti in conformita' a quanto previsto dal regolamento di esercizio, ivi inclusa la verifica delle protezioni di interfaccia con la rete. Il GSE puo' richiedere ai gestori di rete, a seguito di sopralluoghi o di controlli documentali, ulteriori controlli sulla protezione di interfaccia. Le difformita' eventualmente riscontrate dai gestori di rete in occasione dei sopralluoghi o dei controlli documentali su impianti incentivati sono tempestivamente comunicate al GSE. 3. L'Autorita' definisce le modalita' operative con le quali i gestori di rete forniscono il supporto di cui al comma 1, nonche' la copertura degli eventuali oneri economici non coperti dalle ordinarie tariffe di remunerazione del servizio. Per gli impianti con potenza maggiore di 10 MVA e per gli impianti, di qualsiasi taglia, connessi alla rete di trasmissione nazionale, l'Autorita' stabilisce, inoltre, le modalita' con le quali e' data al produttore piena disponibilita' dei dati necessari al controllo degli sbilanciamenti in tempo reale.