Art. 5 
 
 
                    Supporto dei gestori di rete 
 
  1.  I  gestori  di  rete  forniscono  supporto  operativo  al   GSE
attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita': 
    a) con riferimento agli impianti incentivati con potenza nominale
maggiore di 20 kW, assumono la responsabilita' del servizio di misura
dell'energia elettrica prodotta e immessa in  rete,  ivi  incluso  il
servizio di raccolta, validazione e registrazione,  nonche',  qualora
necessario, di trasmissione delle misure al GSE; 
    b) ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui  alla  lettera
a), verificano la tele-leggibilita' dei contatori  installati  presso
gli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW; 
    c) in esito alle verifiche di cui alla lettera b), individuano  i
casi in cui e' necessario provvedere alla sostituzione dei  contatori
tradizionali con contatori tele-leggibili. 
  2. Restano ferme le attivita' di competenza dei  gestori  di  rete,
propedeutiche alla connessione dell'impianto alla rete, con specifico
riferimento a quanto previsto dal  punto  10.10-bis  dell'allegato  A
alla  deliberazione  dell'Autorita'  ARG/elt   99/08   e   successive
modificazioni nonche', nella  fase  di  esercizio  dell'impianto,  la
verifica, anche mediante sopralluogo, del rispetto dei  requisiti  di
funzionamento degli impianti in conformita'  a  quanto  previsto  dal
regolamento di esercizio, ivi inclusa la verifica delle protezioni di
interfaccia con la rete. Il GSE puo' richiedere ai gestori di rete, a
seguito  di  sopralluoghi  o  di  controlli  documentali,   ulteriori
controlli   sulla   protezione   di   interfaccia.   Le   difformita'
eventualmente riscontrate  dai  gestori  di  rete  in  occasione  dei
sopralluoghi o dei controlli documentali su impianti incentivati sono
tempestivamente comunicate al GSE. 
  3. L'Autorita' definisce le modalita'  operative  con  le  quali  i
gestori di rete forniscono il supporto di cui al comma 1, nonche'  la
copertura degli eventuali oneri economici non coperti dalle ordinarie
tariffe di remunerazione del servizio. Per gli impianti  con  potenza
maggiore di 10 MVA e per gli impianti, di qualsiasi taglia,  connessi
alla rete di trasmissione nazionale, l'Autorita' stabilisce, inoltre,
le modalita' con le quali e' data al produttore piena  disponibilita'
dei dati necessari al controllo degli sbilanciamenti in tempo reale.