Art. 7 Norme generali sui controlli mediante sopralluogo 1. L'attivita' di controllo mediante sopralluogo si svolge nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equita' nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il titolare dell'impianto o suo delegato. 2. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo e' comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). 3. La comunicazione di cui al comma 2, che deve pervenire al titolare dell'impianto nei sette giorni antecedenti alla data in cui deve svolgersi il controllo, indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo e reca l'invito al titolare dell'impianto a presenziare e collaborare alle relative attivita', anche tramite suo delegato. La comunicazione indica, altresi', la documentazione da rendere disponibile per l'espletamento delle attivita' di controllo. 4. Il produttore adotta tutte le precauzioni affinche' l'attivita' di sopralluogo si svolga nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 5. A garanzia della partecipazione degli interessati al procedimento, nel caso di controlli senza preavviso, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990 sono comunicate senza indugio dopo lo svolgimento delle operazioni di controllo.