Art. 7 
 
 
          Norme generali sui controlli mediante sopralluogo 
 
  1. L'attivita' di controllo  mediante  sopralluogo  si  svolge  nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e  integrazioni,  in  un  contesto  di  trasparenza  ed  equita'  nei
confronti degli operatori interessati e  in  contraddittorio  con  il
titolare dell'impianto o suo delegato. 
  2. Fatti salvi i casi di controlli  senza  preavviso,  l'avvio  del
procedimento di controllo mediante sopralluogo e' comunicato ai sensi
dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R
ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). 
  3. La comunicazione di cui  al  comma  2,  che  deve  pervenire  al
titolare dell'impianto nei sette giorni antecedenti alla data in  cui
deve svolgersi il controllo, indica il  luogo,  la  data,  l'ora,  il
nominativo dell'incaricato del controllo e reca l'invito al  titolare
dell'impianto a presenziare e collaborare  alle  relative  attivita',
anche tramite suo delegato. La  comunicazione  indica,  altresi',  la
documentazione  da  rendere  disponibile  per  l'espletamento   delle
attivita' di controllo. 
  4. Il produttore adotta tutte le precauzioni affinche'  l'attivita'
di sopralluogo si svolga nel rispetto della normativa in  materia  di
salute e sicurezza sul lavoro. 
  5.  A  garanzia   della   partecipazione   degli   interessati   al
procedimento, nel caso di controlli senza preavviso,  le  indicazioni
di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990 sono  comunicate  senza
indugio dopo lo svolgimento delle operazioni di controllo.