Art. 8 Modalita' operative per i controlli mediante sopralluogo 1. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il preposto al controllo, munito di documentazione idonea a consentirne il riconoscimento, potra' richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici di impianto, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonche' effettuare rilievi fotografici strettamente connessi alle esigenze di controllo. 2. Nel corso del sopralluogo, il preposto al controllo redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal titolare dell'impianto o dal suo delegato. 3. Il verbale, sottoscritto dall'incaricato del controllo e dal titolare dell'impianto o dal suo delegato, e' immediatamente trasmesso al GSE. Copia del verbale e' rilasciata al titolare dell'impianto o al suo delegato. Nel caso in cui il titolare dell'impianto o il suo delegato si rifiutino di sottoscrivere il verbale, l'incaricato del controllo ne da' atto nel verbale, procedendo alla trasmissione dello stesso verbale al GSE. 4. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, il titolare dell'impianto ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il GSE ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti ai fini dell'attivita' di controllo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni il GSE da' ragione nella motivazione dell'atto finale.