Art. 9 Oggetto del controllo mediante sopralluogo 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 5, il controllo mediante sopralluogo presso l'impianto ha ad oggetto: a) le caratteristiche tecniche delle opere, dei macchinari e delle apparecchiature installate; b) la configurazione impiantistica e il processo di produzione di energia elettrica; c) nelle more della definizione delle modalita' e delle tempistiche ai sensi dell'art. 5, comma 3, la strumentazione di misura dell'energia elettrica e degli altri vettori energetici pertinenti, in ingresso e in uscita dall'impianto per verificare l'assenza di manomissioni e la sua integrita', nonche' il relativo programma di taratura; d) le misure e contabilizzazioni dell'energia necessarie per definire correttamente l'energia incentivabile. 2. Nell'ambito del controllo con sopralluogo il preposto al controllo puo' richiedere al titolare di esaminare la documentazione tenuta presso l'impianto. 3. Il GSE pubblica sul sito l'elenco dei documenti che devono essere tenuti presso il sito di impianto. L'elenco, differenziato per potenza, tipologia di impianto e meccanismo di incentivazione, e' predisposto secondo criteri di semplificazione e proporzionalita' e non puo' avere ad oggetto documenti ulteriori rispetto a quelli cui fa riferimento l'istanza di incentivazione, ferma restando la documentazione sui combustibili in ingresso all'impianto.