Art. 9 
 
 
             Oggetto del controllo mediante sopralluogo 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  2  e  5,  il
controllo mediante sopralluogo presso l'impianto ha ad oggetto: 
    a) le caratteristiche tecniche  delle  opere,  dei  macchinari  e
delle apparecchiature installate; 
    b) la configurazione impiantistica e il processo di produzione di
energia elettrica; 
    c)  nelle  more  della  definizione  delle  modalita'   e   delle
tempistiche ai sensi dell'art.  5,  comma  3,  la  strumentazione  di
misura  dell'energia  elettrica  e  degli  altri  vettori  energetici
pertinenti, in ingresso e  in  uscita  dall'impianto  per  verificare
l'assenza di manomissioni e la sua integrita',  nonche'  il  relativo
programma di taratura; 
    d) le misure  e  contabilizzazioni  dell'energia  necessarie  per
definire correttamente l'energia incentivabile. 
  2.  Nell'ambito  del  controllo  con  sopralluogo  il  preposto  al
controllo puo' richiedere al titolare di esaminare la  documentazione
tenuta presso l'impianto. 
  3. Il GSE pubblica sul  sito  l'elenco  dei  documenti  che  devono
essere tenuti presso il sito di impianto. L'elenco, differenziato per
potenza, tipologia di impianto e  meccanismo  di  incentivazione,  e'
predisposto secondo criteri di semplificazione e  proporzionalita'  e
non puo' avere ad oggetto documenti ulteriori rispetto a  quelli  cui
fa  riferimento  l'istanza  di  incentivazione,  ferma  restando   la
documentazione sui combustibili in ingresso all'impianto.