Art. 12 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Sino  alla  completa  attivazione  delle  funzionalita'  di  cui
all'art. 5, comma 7, i frantoi e le imprese di  trasformazione  delle
olive  da  tavola,  anche  tramite  le  associazioni   di   categoria
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale   e   i   centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  (CAAF),  trasmettono  in  forma
elettronica all'AGEA, entro il 10 di ogni mese, i dati relativi  alla
produzione di oli di oliva e di olive da tavola del mese  precedente,
secondo quanto di seguito specificato. 
  2. All'AGEA sono trasmessi in forma elettronica i seguenti elementi
identificativi: 
    denominazione; 
    codice fiscale; 
    ubicazione dell'impianto (indirizzo: via, comune, provincia); 
    tipologia  dell'impianto  (a  pressione,  continuo,   percolante,
integrale); 
    capacita' potenziale di lavorazione (tonnellate di olive nelle  8
ore). 
  3. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive  da  tavola
registrati  nel  SIAN,  comunicano  all'AGEA   eventuali   variazioni
rispetto ai dati registrati, incluse le cessazioni di attivita',  con
le stesse modalita' indicate al comma 2.