Art. 12 Disposizioni transitorie 1. Sino alla completa attivazione delle funzionalita' di cui all'art. 5, comma 7, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), trasmettono in forma elettronica all'AGEA, entro il 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di oli di oliva e di olive da tavola del mese precedente, secondo quanto di seguito specificato. 2. All'AGEA sono trasmessi in forma elettronica i seguenti elementi identificativi: denominazione; codice fiscale; ubicazione dell'impianto (indirizzo: via, comune, provincia); tipologia dell'impianto (a pressione, continuo, percolante, integrale); capacita' potenziale di lavorazione (tonnellate di olive nelle 8 ore). 3. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola registrati nel SIAN, comunicano all'AGEA eventuali variazioni rispetto ai dati registrati, incluse le cessazioni di attivita', con le stesse modalita' indicate al comma 2.