Art. 14 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi  del
regolamento (CE) n.  2568/1991,  dall'attuazione  delle  disposizioni
contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui
al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali,
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 23 dicembre 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2014 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 296