Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) «frantoio», l'impresa che esercita l'attivita' di molitura delle olive; b) «impresa di condizionamento», l'impresa che procede al confezionamento degli oli di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007; c) «commerciante di olio sfuso», chiunque vende allo stato sfuso uno o piu' oli di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007; d) «raffineria», impresa con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di olio di sansa di oliva raffinato secondo le definizioni di cui ai punti 2 e 5 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007; e) «contoterzista», impresa che effettua la produzione, la lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi; f) «commerciante di sansa», impresa che effettua l'acquisto e la vendita di sansa destinata alla produzione di olio; g) «sansificio», impresa che lavora la sansa al fine di ottenere l'olio di sansa di oliva greggio; h) «oli», gli oli di cui all'allegato XVI del Reg. (CE) n. 1234/2007; i) «operatori», le imprese indicate dalla lettera a) alla lettera g) del presente articolo; j) «regolamento», il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013; k) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; l) «ICQRF», il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; m) «AGEA», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; n) «SIAN», Sistema informativo agricolo nazionale.