Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: 
  a) «frantoio», l'impresa che esercita l'attivita' di molitura delle
olive; 
  b)  «impresa  di  condizionamento»,  l'impresa   che   procede   al
confezionamento degli oli di cui al punto 1, lettere a) e  b),  e  ai
punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  c) «commerciante di olio sfuso», chiunque vende  allo  stato  sfuso
uno o piu' oli di  cui  all'allegato  XVI  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007; 
  d) «raffineria», impresa con impianti per la produzione di olio  di
oliva raffinato o di olio di sansa  di  oliva  raffinato  secondo  le
definizioni di cui ai punti 2 e 5 dell'allegato XVI  del  regolamento
(CE) n. 1234/2007; 
  e)  «contoterzista»,  impresa  che  effettua  la   produzione,   la
lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi; 
  f) «commerciante di sansa», impresa che effettua  l'acquisto  e  la
vendita di sansa destinata alla produzione di olio; 
  g) «sansificio», impresa che lavora la sansa al  fine  di  ottenere
l'olio di sansa di oliva greggio; 
  h) «oli», gli  oli  di  cui  all'allegato  XVI  del  Reg.  (CE)  n.
1234/2007; 
  i) «operatori», le imprese indicate dalla lettera a)  alla  lettera
g) del presente articolo; 
  j) «regolamento», il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione
dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e
degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi  attinenti  come
modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE)  n.  299/2013
della Commissione del 26 marzo 2013; 
  k) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  l) «ICQRF», il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della  tutela
della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; 
  m) «AGEA», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
  n) «SIAN», Sistema informativo agricolo nazionale.