Art. 3 
 
 
                Criteri di determinazione del rischio 
 
  1. La  frequenza  dei  controlli  di  conformita'  degli  oli  alla
categoria merceologica dichiarata, di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2
del regolamento, deve essere regolare e proporzionata al rischio. 
  2. L'analisi del rischio, cosi' come il rischio di non  conformita'
delle partite, di cui all'art. 2-bis, paragrafo  4,  lettera  a)  del
regolamento, e' determinato sulla base  dell'analisi  effettuata  sia
sugli operatori coinvolti  nella  trasformazione,  condizionamento  e
commercializzazione degli oli che direttamente sulle singole  partite
di prodotto, sulla base dei criteri elencati al comma 3 e tra  quelli
indicati nell'art. 2-bis, paragrafo 3, del regolamento. 
  3. I criteri per la  valutazione  del  rischio,  nei  limiti  della
disponibilita' delle informazioni, includono: 
    a) per gli operatori: 
      i risultati delle pregresse attivita' di controllo; 
      le fasi della filiera in cui operano, il volume e il valore del
prodotto commercializzato,  le  tipologie  di  olio  commercializzate
(convenzionale, biologico, a denominazione di origine, ad indicazione
geografica); 
      l'affidabilita' dei  sistemi  di  tracciabilita',  di  gestione
della qualita' e di autocontrollo adottati dagli operatori; 
    b) per le partite di prodotto: 
      la categoria di olio, il volume  di  prodotto,  il  periodo  di
produzione, il prezzo (vendita e acquisto); 
      la presentazione del prodotto (confezionato, sfuso); 
      il paese di origine, il paese  di  destinazione,  il  mezzo  di
trasporto utilizzato, la localita' di ingresso o di uscita.