Art. 4 Controlli 1. Ai sensi dell'art. 2-bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento, sara' effettuato almeno un controllo annuale di conformita' degli oli per ogni mille tonnellate di prodotto commercializzato. 2. Il numero di controlli sara' definito dall'ICQRF nello specifico documento di programmazione annuale. 3. Sara' cura dell'ICQRF riservare una quota parte di controlli agli operatori e alle partite di prodotto teoricamente non a rischio. 4. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, la frequenza e il numero dei controlli di conformita' saranno incrementati proporzionalmente per quei criteri di rischio che nel corso dell'annualita' precedente hanno consentito di riscontrare le irregolarita' piu' significative sia per numero che per quantita' di prodotto non conforme intercettato.