Art. 4 
 
 
                              Controlli 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  2-bis,  paragrafo  4,  lettera   b)   del
regolamento,  sara'  effettuato  almeno  un  controllo   annuale   di
conformita'  degli  oli  per  ogni  mille  tonnellate   di   prodotto
commercializzato. 
  2. Il numero di controlli sara' definito dall'ICQRF nello specifico
documento di programmazione annuale. 
  3. Sara' cura dell'ICQRF riservare una  quota  parte  di  controlli
agli operatori e alle partite di prodotto teoricamente non a rischio. 
  4. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, la frequenza e  il  numero
dei controlli di conformita' saranno  incrementati  proporzionalmente
per quei criteri di rischio che nel corso dell'annualita'  precedente
hanno consentito di riscontrare le irregolarita'  piu'  significative
sia  per  numero  che  per  quantita'  di   prodotto   non   conforme
intercettato.