Art. 5 
 
 
                              Registri 
 
  1.  In  attuazione  di  quanto   previsto   dall'art.   7-bis   del
regolamento, gli operatori di cui all'art. 2 ovvero chiunque produce,
detiene  o  commercializza  uno  o  piu'  oli  per  qualsiasi   scopo
professionale o commerciale, e' obbligato alla tenuta di un  registro
per ogni stabilimento e/o deposito,  esclusi  i  punti  vendita  e  i
depositi di soli oli confezionati, nel quale sono  annotati  relativi
carichi e scarichi. Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o  di
detenzione per conto terzi, il registro e' tenuto  dal  contoterzista
che procede materialmente alla produzione e/o  alla  lavorazione  e/o
alla detenzione degli oli. 
  I commercianti di sansa di olive istituiscono un registro nel quale
sono annotati i carichi e gli scarichi di sansa di  olive,  anche  in
assenza di deposito/stabilimento. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 non e' previsto  per  gli  operatori
che detengono esclusivamente oli: 
    utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle
miscele di oli disciplinate all'art. 6, paragrafo 1, del  regolamento
(UE) n. 29/2012; 
    destinati ad usi non alimentari; 
    destinati all'autoconsumo; 
    preconfezionati ed etichettati. 
  3. I  registri  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  con  modalita'
telematiche nell'ambito dei servizi del Sistema informativo  agricolo
nazionale  (SIAN),  secondo  le  disposizioni  stabilite   dall'ICQRF
d'intesa con AGEA e contenute  in  appositi  manuali  pubblicati  nel
portale del SIAN. 
  4. Le annotazioni nei registri di cui  al  comma  1  si  effettuano
entro  e  non   oltre   il   sesto   giorno   successivo   a   quello
dell'operazione, giorni festivi compresi. Tutte le operazioni  devono
essere  registrate  in  ordine  cronologico,  coerenti  alle   azioni
effettivamente svolte. 
  5. Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente
olio,  allo  stato  sfuso  e/o  confezionato,   ottenuto   da   olive
provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio  proprio
o  di  terzi,  possono  effettuare  entro  il  10  di  ogni  mese  le
annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente,  a
condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non  sia  superiore  ai
500 chilogrammi per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al
30 giugno dell'anno successivo). 
  6. La tenuta dei registri puo' essere delegata, fermo  restando  la
responsabilita'  in  capo  al  titolare  del  registro  stesso,  alle
associazioni di  categoria  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale ed ai centri di assistenza agricola (CAA). 
  7. Per i frantoi gli obblighi previsti dall'art. 20 comma  1  della
legge 6 febbraio 2007, n. 13, in materia di comunicazione dei dati di
produzione, si intendono assolti dalla tenuta del registro di cui  al
comma 1 del presente articolo. 
  8. Secondo disposizioni stabilite  dall'ICQRF  d'intesa  con  AGEA,
nell'ambito  del   SIAN   sono   attivate   apposite   procedure   di
funzionalita' che consentano di  comprendere  nel  registro  previsto
dall'art. 7, comma 1, del  decreto  ministeriale  10  novembre  2009,
anche gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo. 
  9. Nelle more dell'attivazione dei servizi  telematici  di  cui  al
comma 3, i  registri  sono  tenuti  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'ICQRF, d'intesa con AGEA.