Art. 6 
 
 
                         Iscrizione al SIAN 
 
  1.  Per  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto, gli operatori e i commercianti di olive di cui al successivo
art. 8, devono iscriversi  al  SIAN  e  costituire  e  aggiornare  il
fascicolo aziendale, ai sensi di quanto disciplinato dal decreto  del
Presidente della Repubblica n. 503/1999  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e secondo le disposizioni emanate dall'AGEA. 
  2. Tutti gli operatori  di  cui  al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
comunicare la cessazione e altre eventuali variazioni dell'attivita',
utilizzando  le  apposite  funzionalita'  telematiche  presenti   sul
portale del SIAN. 
  3. L'AGEA rende disponibili al Ministero, all'ICQRF,  alle  regioni
ed alle province autonome per quanto di competenza,  le  informazioni
concernenti l'elenco delle imprese iscritte,  nonche'  i  dati  e  le
informazioni previste dall'art. 5. 
  4. L'AGEA rende accessibili alle organizzazioni professionali e  di
categoria, le informazioni aggregate, concernenti  l'attivita'  delle
imprese iscritte, relativamente alla  produzione  dell'olio  per  una
data campagna oleicola. 
  5. L'AGEA consente alle Strutture di controllo abilitate  l'accesso
al portale SIAN per le operazioni di rispettiva competenza. 
  6.  L'AGEA  pubblica,  con  cadenza  annuale,  i  dati   produttivi
aggregati sul proprio  sito  internet  esul  portale  del  SIAN  area
pubblica.