Art. 6 Iscrizione al SIAN 1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli operatori e i commercianti di olive di cui al successivo art. 8, devono iscriversi al SIAN e costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi di quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni emanate dall'AGEA. 2. Tutti gli operatori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di comunicare la cessazione e altre eventuali variazioni dell'attivita', utilizzando le apposite funzionalita' telematiche presenti sul portale del SIAN. 3. L'AGEA rende disponibili al Ministero, all'ICQRF, alle regioni ed alle province autonome per quanto di competenza, le informazioni concernenti l'elenco delle imprese iscritte, nonche' i dati e le informazioni previste dall'art. 5. 4. L'AGEA rende accessibili alle organizzazioni professionali e di categoria, le informazioni aggregate, concernenti l'attivita' delle imprese iscritte, relativamente alla produzione dell'olio per una data campagna oleicola. 5. L'AGEA consente alle Strutture di controllo abilitate l'accesso al portale SIAN per le operazioni di rispettiva competenza. 6. L'AGEA pubblica, con cadenza annuale, i dati produttivi aggregati sul proprio sito internet esul portale del SIAN area pubblica.