Art. 7 Imprese di trasformazione delle olive da tavola 1. Al fine di consentire la regolare fornitura delle informazioni dovute al Consiglio Oleicolo Internazionale, le imprese di trasformazione delle olive da tavola trasmettono, entro il giorno 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di olive da tavola del mese precedente, utilizzando le modalita' telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni emanate dall'AGEA. 2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere trasmesse anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri di assistenza agricola (CAA), fermo restante la responsabilita' dell'impresa di trasformazione delle olive da tavola per il dato comunicato dal delegato. 3. I controlli amministrativi sugli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 sono svolti dall'AGEA.