Art. 7 
 
 
           Imprese di trasformazione delle olive da tavola 
 
  1. Al fine di consentire la regolare fornitura  delle  informazioni
dovute  al  Consiglio  Oleicolo   Internazionale,   le   imprese   di
trasformazione delle olive da tavola trasmettono, entro il giorno  10
di ogni mese, i dati relativi alla produzione di olive da tavola  del
mese precedente, utilizzando le modalita' telematiche nell'ambito dei
servizi del SIAN, secondo le disposizioni emanate dall'AGEA. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere trasmesse anche
tramite le associazioni di categoria maggiormente  rappresentative  a
livello nazionale e i centri  di  assistenza  agricola  (CAA),  fermo
restante la  responsabilita'  dell'impresa  di  trasformazione  delle
olive da tavola per il dato comunicato dal delegato. 
  3. I controlli amministrativi sugli adempimenti previsti ai commi 1
e 2 sono svolti dall'AGEA.