Art. 8 
 
Modifiche al decreto  ministeriale  10  novembre  2009  «Disposizioni
  nazionali relative  alle  norme  di  commercializzazione  dell'olio
  d'oliva». 
  1. Il decreto ministeriale 10 novembre 2009 e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1 dell'art. 2, sono aggiunte le seguenti lettere: 
      «i) "commercianti di olive'', l'impresa che effettua l'acquisto
e la vendita di olive destinate alla produzione di olio; 
  l) "olivicoltore'', soggetto che  possiede  oliveti  che  producono
olive destinate alla produzione di olio»; 
    b) all'art. 7, i commi  1,  2  e  3  sono  sostituiti  dai  commi
seguenti: 
      «1.  Ai  fini  dei  controlli,  i  frantoi,   le   imprese   di
condizionamento e i commercianti di olio sfuso  sono  obbligati  alla
tenuta di un registro per ogni stabilimento  e  deposito,  nel  quale
sono annotati i carichi  e  gli  scarichi  di  olive  destinate  alla
produzione di olio, le  produzioni,  i  movimenti  e  le  lavorazioni
dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine. 
  Nel caso di produzione e/o di lavorazione  e/o  di  detenzione  per
conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla
produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli». 
      «2. I commercianti di olive  sono  obbligati  alla  tenuta  del
registro di cui al comma 1 nel quale sono annotati i  carichi  e  gli
scarichi di olive anche in assenza di deposito/stabilimento». 
      «3.  Gli  olivicoltori  devono  costituire  e/o  aggiornare  il
fascicolo aziendale. Tale obbligo deve  essere  assolto  prima  della
commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive. 
  Non  sono  tenuti  all'obbligo  di  costituire  e/o  aggiornare  il
fascicolo aziendale  gli  olivicoltori  che  possiedono  oliveti  che
producono olio destinato  esclusivamente  all'autoconsumo  e  la  cui
produzione  non   supera   200   kg   di   olio   per   campagna   di
commercializzazione  (dal  1°   luglio   al   30   giugno   dell'anno
successivo). 
  Nell'ambito del fascicolo aziendale  gli  olivicoltori  forniscono,
altresi', le informazioni riguardanti il numero delle  piante  e,  se
nota, la varieta' coltivata nonche'  altre  informazioni  utili  alla
tracciabilita' di prodotto. 
  Gli organismi pagatori sono tenuti  a  fornire  tempestivamente  ad
AGEA i dati di cui al presente  comma,  secondo  le  modalita'  e  le
procedure che l'AGEA stessa comunichera' con appositi provvedimenti».