Art. 8 Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 2009 «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva». 1. Il decreto ministeriale 10 novembre 2009 e' cosi' modificato: a) al comma 1 dell'art. 2, sono aggiunte le seguenti lettere: «i) "commercianti di olive'', l'impresa che effettua l'acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio; l) "olivicoltore'', soggetto che possiede oliveti che producono olive destinate alla produzione di olio»; b) all'art. 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai commi seguenti: «1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di olive destinate alla produzione di olio, le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine. Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli». «2. I commercianti di olive sono obbligati alla tenuta del registro di cui al comma 1 nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di olive anche in assenza di deposito/stabilimento». «3. Gli olivicoltori devono costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive. Non sono tenuti all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo). Nell'ambito del fascicolo aziendale gli olivicoltori forniscono, altresi', le informazioni riguardanti il numero delle piante e, se nota, la varieta' coltivata nonche' altre informazioni utili alla tracciabilita' di prodotto. Gli organismi pagatori sono tenuti a fornire tempestivamente ad AGEA i dati di cui al presente comma, secondo le modalita' e le procedure che l'AGEA stessa comunichera' con appositi provvedimenti».