Art. 9 
 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. L'ICQRF comunica al Ministero  -  Dipartimento  delle  politiche
europee e internazionali e dello sviluppo  rurale,  i  risultati  dei
controlli di conformita' effettuati sugli oli d'oliva. 
  2. Il Dipartimento di cui al  comma  1  comunica  alla  Commissione
europea le misure  adottate  per  l'applicazione  del  regolamento  e
trasmette la relazione prevista all'art. 8, paragrafo 2, dello stesso
regolamento.