Art. 9 Comunicazioni 1. L'ICQRF comunica al Ministero - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, i risultati dei controlli di conformita' effettuati sugli oli d'oliva. 2. Il Dipartimento di cui al comma 1 comunica alla Commissione europea le misure adottate per l'applicazione del regolamento e trasmette la relazione prevista all'art. 8, paragrafo 2, dello stesso regolamento.