Art. 3 
 
 
           Modalita', termini e specifiche di trasmissione 
 
  1. La certificazione delle spese sostenute nell'anno  2013  per  il
personale cui all'articolo 2,  deve  essere  trasmessa  al  Ministero
dell'interno-Direzione Centrale della Finanza Locale,  esclusivamente
con modalita' telematica, entro il termine perentorio delle ore 14:00
del 15 maggio 2014, a pena di decadenza. 
  2. Per la validita' della  comunicazione,  la  certificazione  deve
essere  debitamente  sottoscritta,  mediante  apposizione  di   firma
digitale, dal segretario dell'ente,  dal  responsabile  del  servizio
finanziario e  dai  componenti  dell'Organo  di  revisione  contabile
(almeno due, oppure una unica sottoscrizione per gli organi  composti
da un solo membro), debitamente e preventivamente  censiti  nell'Area
Certificati del sito  web  della  Direzione  centrale  della  Finanza
Locale del Ministero dell'interno. 
  3.  Il  modello  informatizzato  potra'  avere  una  veste  grafica
leggermente difforme  dall'allegato  cartaceo  al  presente  decreto,
senza tuttavia alterarne il contenuto. 
  4. Il modello  eventualmente  trasmesso  con  modalita'  e  termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto  non  sara'  ritenuto
valido ai fini del rimborso degli oneri sostenuti nell'anno 2013  per
il  personale  cui  e'  stata  concessa  l'aspettativa   per   motivi
sindacali-rectius distacco per motivi sindacali; 
  5. Le firme digitali  dell'Organo  di  revisione  contabile  devono
essere pari almeno alla maggioranza dei componenti, in particolare: 
  - i comuni che hanno un solo membro, ai  sensi  dell'articolo  234,
comma 3, del Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali approvato con decreto legislativo 18 luglio 2000,  n.  267,  e
sue successive modificazioni, devono spuntare l'apposita casella; 
  - le I.P.A.B (ora A.S.P.), il cui Organo di revisione contabile sia
costituito da un solo membro, devono spuntare l'apposita casella. 
  6. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva  che  pregiudichi
la  certezza  del  dato  riportato   nel   modello   gia'   trasmesso
telematicamente comporta la non validita' dello stesso  ai  fini  del
rimborso degli oneri in argomento. 
  7.  E'  data  facolta'  agli  Enti,  che  avessero  necessita'   di
rettificare  i  dati  gia'  trasmessi,   di   inoltrare   una   nuova
certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di
trasmissione fissato al precedente comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 febbraio 2014 
 
                                         Il direttore centrale: Verde