Art. 2 
 
 
         Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 
 
  1. Per l'anno 2013, alle «Azioni e progetti di rilevante  interesse
nazionale»  e'  destinata  una  quota  del   Fondo   pari   ad   euro
1.055.672,00. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad azioni  ricadenti
nelle seguenti aree di intervento prioritarie: 
    a)  Compartecipazione  finanziaria,  ai  sensi  della   normativa
vigente (art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2, comma  3,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  data  22
novembre 2010), per la realizzazione di progetti-pilota, di rilevanza
sociale, attuati da enti no-profit, ovvero da enti  pubblici,  aventi
ad oggetto l'integrazione e l'inserimento sociale  e  lavorativo  dei
giovani; 
    b) Implementazione dell'iniziativa «Campi Giovani»,  destinata  a
ragazzi e ragazze residenti in Italia di eta' compresa tra i 14 ed  i
22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad  attivita',
da realizzarsi in collaborazione con Enti e Corpi militari che  hanno
gia' manifestato la propria  disponibilita'  in  merito  (Vigili  del
Fuoco, Guardia Costiera, Marina Militare; Croce Rossa Italiana),  di:
difesa  dell'ambiente,  aiuto  alla  popolazione,  prevenzione  dagli
incendi, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione  delle
emergenze in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  avvicinamento  alla
cultura del mare e alla protezione dell'ambiente  marino,  educazione
alla salute, di servizio verso la  comunita'  e  cooperazione,  anche
internazionale; 
    c) Iniziative  volte  alla  rimozione  degli  ostacoli  al  pieno
esercizio dei diritti dei giovani, anche in condizioni di disagio,  e
alla promozione di azioni positive per  il  rafforzamento  del  ruolo
attivo dei giovani nella vita sociale,  istituzionale,  culturale  ed
economica; 
    d) Iniziative relative al  rafforzamento  ed  all'implementazione
delle attivita' in materia di «dialogo strutturato»  e  di  politiche
giovanili,  nel  quadro  del  semestre  di  Presidenza  italiana  del
Consiglio europeo e dei relativi eventi. 
  3.  Costituiscono,  altresi',  azioni  e  progetti   di   rilevante
interesse nazionale l'attivita' dell'Agenzia Nazionale per i Giovani,
l'organizzazione di eventi, convegni,  tavole  rotonde,  incontri  di
studio  ed  altre   iniziative   istituzionali   di   discussione   o
approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione  del  Ministro
delegato ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con  enti
locali,  universita',   enti   pubblici   e   privati   di   ricerca,
organizzazioni  ed  associazioni  rappresentative  di  istanze  della
societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche'
tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul  territorio,
dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alle  conseguenti
definizione, implementazione e  divulgazione  di  efficaci  azioni  e
modelli  di  intervento.  Con  separato  successivo  decreto  possono
inoltre individuarsi ulteriori azioni da realizzarsi a  valere  sulle
risorse di cui al presente articolo. 
  4. In considerazione della precipua  finalizzazione  delle  risorse
del Fondo per le politiche giovanili, come individuata dall'art.  19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  considerata  in
particolare la circostanza che comunicare ai giovani le  opportunita'
loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da  iniziative  del
Governo e del Ministro delegato  ad  essi  rivolte,  mediante  canali
comunicativi  innovativi   e   piattaforme   tecnologiche   avanzate,
costituisce   intrinsecamente   strumento   preferenziale   per    la
realizzazione degli  obiettivi  fissati  dalla  legge,  le  attivita'
informative realizzate mediante piattaforme web,  anche  tecnicamente
gestite da terzi, ma  comunque  riconducibili  alla  titolarita'  del
Dipartimento della Gioventu' e  del  Servizio  civile  nazionale,  si
intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in conformita'  a  quanto
sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed  1.3,  ultimo  capoverso,
della direttiva approvata con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi  ed
applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto  di
spazi pubblicitari da parte  delle  Amministrazioni  dello  Stato  ai
sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177». 
  5. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi
2, 3 e 4, il Dipartimento  della  Gioventu'  e  del  Servizio  civile
nazionale puo' stipulare con l'Agenzia Nazionale per  i  Giovani,  di
cui  all'art.  5  del  decreto-legge  27  dicembre  2006,   n.   297,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007,  n.  15,
ed 8 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  agenzia  di
diritto pubblico vigilata dal Ministro per l'integrazione,  specifici
accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  che
definiscano analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i  tempi  e
le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo,  in  tutto  o  in
parte,  le  risorse  finanziarie  necessarie   all'attuazione   degli
interventi concordati. Accordi possono  essere  stipulati  con  altre
Pubbliche Amministrazioni, ivi  incluse  le  Regioni  e  le  Province
Autonome e gli Enti Locali, aventi specifica competenza nella materie
in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. 
  6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e
delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse  finanziarie,
come  definite  dal   presente   articolo,   continuano   a   trovare
applicazione,  anche  per  gli  anni   successivi   al   2013,   fino
all'emanazione  del  successivo  decreto  ministeriale   recante   la
disciplina del Fondo per le politiche giovanili. 
  7. In considerazione dell'integrale assolvimento, con  l'emanazione
del presente decreto, ed in particolare ai sensi degli articoli  3  e
4, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata
del 17 ottobre 2013 nei confronti delle Regioni e Province Autonome e
degli Enti Locali, eventuali incrementi  e  riduzioni,  nel  corrente
esercizio finanziario, delle risorse iscritte al capitolo n. 853  del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
denominato   «Fondo   per   le   politiche    giovanili»,    disposte
successivamente alla data di adozione del presente decreto in  virtu'
di successive manovre di finanza pubblica,  incideranno  sulla  quota
del «Fondo» destinata alle azioni e progetti di  rilevante  interesse
nazionale di cui al presente articolo.