Art. 3 
 
 
  Azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome 
 
  1. Una quota pari ad euro 3.298.447,16 e' ripartita fra le  Regioni
e  le  Province  Autonome  secondo  i  criteri  indicati  nell'Intesa
sottoscritta nella Conferenza unificata del 17 ottobre 2013. 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  della  citata   Intesa   i
finanziamenti alle Regioni e alle Province Autonome  saranno  erogati
in un'unica soluzione  alla  presentazione  di  un  provvedimento  di
Giunta  che  approvi  i  progetti   da   realizzare,   i   tempi   di
realizzazione,  l'impegno  alla  realizzazione  e  l'indicazione  del
cofinanziamento, come determinato ai sensi del comma 4  dello  stesso
art. 2. Il progetto e  la  relativa  documentazione  dovranno  essere
allegati al provvedimento della Giunta. 
  3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 6, 7  e  8
dell'art. 2 della ripetuta Intesa. 
  4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191,  ed  in  applicazione  della  Circolare  n.
128699 del 5  febbraio  2010  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  le  somme  riferite  alle  Province  Autonome   sono   rese
indisponibili.