Art. 5 
 
 
                        Attivita' strumentali 
 
  1. Una quota, non superiore  al  10%  delle  risorse  di  interesse
nazionale di cui all'art. 2, e' destinata alle attivita'  strumentali
necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal
presente decreto e,  in  particolare,  alle  attivita'  di  studio  e
ricerca ed a  quelle  di  supporto  specialistico  e  di  valutazione
tecnica  dei  progetti,  quando  non  siano  disponibili  presso   il
Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale adeguate
professionalita'. 
    Roma, 19 novembre 2013 
 
                                                  Il Ministro: Kyenge 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 378