Art. 3 Concessione risorse a enti locali 1. I criteri e le modalita' per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 2, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», nonche' per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP. 2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all' art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere presentata, a pena di nullita', entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo. 3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme disponibili per l'anno 2014 nella «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e saranno restituite con le modalita' di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013. 4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero. 5. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013. 6. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 13-bis a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013.