Art. 3 
 
 
                  Concessione risorse a enti locali 
 
  1. I criteri e le modalita'  per  l'accesso  da  parte  degli  enti
locali interessati all'anticipazione di  cui  all'art.  2,  a  valere
sulle  risorse  della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti  locali»,
nonche' per la restituzione della stessa, sono  definiti  sulla  base
delle disposizioni recate dall'Addendum integrato  mediante  un  atto
aggiuntivo da stipularsi  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e la CDP e da uno schema  di  contratto  tipo  approvati  con
decreto del direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet  del
Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP. 
  2. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  1,  la  domanda  di
anticipazione da parte degli enti locali di cui all' art. 2, comma 1,
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267   deve   essere
presentata, a pena di nullita', entro la data prevista  dal  predetto
atto aggiuntivo. 
  3. Le anticipazioni saranno concesse entro  15  giorni  dalla  data
ultima di presentazione delle domande  di  cui  al  precedente  comma
proporzionalmente e nei limiti delle  somme  disponibili  per  l'anno
2014 nella «Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed  esigibili  degli  enti  locali»  e  saranno
restituite con  le  modalita'  di  cui  all'art.  1,  comma  13,  del
decreto-legge n. 35 del 2013. 
  4. Il tasso di interesse da applicare alle  suddette  anticipazioni
e' pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a  5
anni in corso di emissione rilevato  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione
del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero. 
  5. In caso di mancata corresponsione  delle  rate  di  ammortamento
relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni
di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n.
35 del 2013. 
  6. Alle anticipazioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano
inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui  all'art.  1,
commi da 13-bis a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013.