Art. 4 
 
 
          Concessione risorse a regioni per debiti diversi 
                   da quelli finanziari e sanitari 
 
  1. Ai fini dell'accesso  all'anticipazione  di  cui  all'art.  2  a
valere sulle risorse della Ā«Sezione per assicurare la liquidita' alle
regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli  finanziari  e  sanitariĀ»,  le
regioni interessate trasmettono al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, a pena di nullita', entro  il  28  febbraio  2014,  apposita
richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario. 
  2. L'anticipazione da concedere  a  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma di Trento e  Bolzano,  proporzionalmente  sulla  base  delle
richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo
assegnato alla Sezione di cui al medesimo comma 1, al netto  di  euro
100.000.000, di cui al comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147  del
2013, e' stabilita con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro il 31 marzo 2014. Entro e non oltre  il  20
marzo 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  puo'  individuare
modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale  di  cui  al
periodo precedente. 
  3. L'erogazione a ciascuna regione  dell'anticipazione  di  cui  al
comma 2 e' subordinata agli adempimenti di cui al comma 3,  dell'art.
2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche'  alla  verifica  positiva
degli stessi da parte del competente Tavolo ai sensi del comma 4  del
richiamato art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. 
  4. Restano ferme le prescrizioni sulla tempistica  e  sulla  natura
dei pagamenti recate dai commi 5 e 6, dell'art. 2  del  decreto-legge
n. 35 del 2013, nonche' le modalita' di certificazione dei  pagamenti
effettuati previste dal medesimo comma 6.