Art. 4 Concessione risorse a regioni per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari 1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulle risorse della Ā«Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitariĀ», le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 28 febbraio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario. 2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla Sezione di cui al medesimo comma 1, al netto di euro 100.000.000, di cui al comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, e' stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2014. Entro e non oltre il 20 marzo 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. 3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 e' subordinata agli adempimenti di cui al comma 3, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo ai sensi del comma 4 del richiamato art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. 4. Restano ferme le prescrizioni sulla tempistica e sulla natura dei pagamenti recate dai commi 5 e 6, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche' le modalita' di certificazione dei pagamenti effettuati previste dal medesimo comma 6.