Art. 5 Concessione risorse a regioni per debiti sanitari 1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulle risorse della Ā«Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionaleĀ», le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 28 febbraio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario. 2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla sezione di cui al medesimo comma 1, e' stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2014. Entro e non oltre il 20 marzo 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. 3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 e' subordinata agli adempimenti di cui al comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente tavolo ai sensi del medesimo comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2014 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco Il direttore generale del Tesoro: La Via Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 511