Art. 4 
 
                   Liberazione anticipata speciale 
 
  1. Ad esclusione dei condannati per  taluno  dei  delitti  previsti
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni, per un periodo di due anni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, la detrazione di pena  concessa  con  la
liberazione anticipata  prevista  dall'articolo  54  della  legge  26
luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni per ogni  singolo
semestre di pena scontata. 
  2. Ai condannati che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, abbiano gia'
usufruito della liberazione  anticipata,  e'  riconosciuta  per  ogni
singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre  che
nel  corso  dell'esecuzione  successivamente  alla  concessione   del
beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera
di rieducazione. 
  3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche  ai
semestri di pena in corso di espiazione  alla  data  dell'1º  gennaio
2010. 
  4. (( (soppresso). )) 
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
condannati  ammessi  all'affidamento  in  prova  e  alla   detenzione
domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte,
in esecuzione di tali misure alternative, (( ne'  ai  condannati  che
siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il  domicilio  o
che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi  dell'articolo  656,
comma 10, del codice di procedura penale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 54 della citata legge
          26 luglio 1975, n. 354: 
              "Art. 54. Liberazione anticipata. 
              1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova  di
          partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale
          riconoscimento di tale partecipazione, e ai  fini  del  suo
          piu' efficace reinserimento nella societa', una  detrazione
          di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di  pena
          scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso
          in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. 
              2.  La  concessione   del   beneficio   e'   comunicata
          all'ufficio  del  pubblico  ministero   presso   la   corte
          d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento  di
          esecuzione o al pretore se tale provvedimento e'  stato  da
          lui emesso. 
              3. La condanna per delitto  non  colposo  commesso  nel
          corso dell'esecuzione successivamente alla concessione  del
          beneficio ne comporta la revoca. 
              4. Agli effetti del computo della misura  di  pena  che
          occorre avere espiato per essere ammessi  ai  benefici  dei
          permessi premio, della  semiliberta'  e  della  liberazione
          condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del  comma
          1 si considera come scontata. La presente  disposizione  si
          applica anche ai condannati all'ergastolo.".