Art. 10
Tribunale delle societa' con sede all'estero
(( 01. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa
del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di
Bolzano». ))
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui
all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto
previsto dal comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per le
controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e' parte, anche nel
caso di piu' convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di
procedura civile, una societa', in qualunque forma costituita, con
sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari
criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni
normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente
competenti:
1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce,
Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e
Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per
gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste,
Venezia;
(( 9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di
Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento,
fermo quanto previsto al numero 9-ter);
9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di
Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di
competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di
Trento». ))
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi
instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del
presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.
Riferimenti normativi
Si riporta il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, ,n. 168 recante "Istituzione di
Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale
ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a
norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n.
273."pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2003, n. 159:
"1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate
in materia di impresa presso i tribunali e le corti
d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove
non esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il
territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle'
d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il
tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa
presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia.
L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta
incrementi di dotazioni organiche.".
Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 27
giugno 2003, ,n. 168 recante "Istituzione di Sezioni
specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma
dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n.
273."pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2003, n. 159. ,
modificato dalla legge 24 marzo 2012, pubblicata nella
Gazz. Uff. del 24/03/2012, n. 71:
"Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni.
1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo
gli ordinari criteri di ripartizione della competenza
territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici
giudiziari compresi nel territorio della regione sono
assegnate alla sezione specializzata avente sede nel
capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1.
Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e
le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di
regione sono assegnate le controversie che dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei
rispettivi distretti di corte d'appello.".