Art. 10 
 
            Tribunale delle societa' con sede all'estero 
 
  (( 01. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  27
giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
«E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa
del tribunale e  della  corte  di  appello  (sezione  distaccata)  di
Bolzano». )) 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno  2003  n.  168,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  prima  delle  parole  «Le  controversie  di  cui
all'articolo 3» sono  inserite  le  seguenti  parole:  «Fermo  quanto
previsto dal comma 1-bis,»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per  le
controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e'  parte,  anche  nel
caso di piu' convenuti  ai  sensi  dell'articolo  33  del  codice  di
procedura civile, una societa', in qualunque  forma  costituita,  con
sede all'estero, anche  avente  sedi  secondarie  con  rappresentanza
stabile nel territorio dello  Stato,  e  che,  secondo  gli  ordinari
criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle  disposizioni
normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate
dagli uffici giudiziari di seguito  elencati,  sono  inderogabilmente
competenti: 
      1) la sezione specializzata in materia di impresa di  Bari  per
gli uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Bari,  Lecce,
Taranto (sezione distaccata), Potenza; 
      2) la sezione specializzata in materia di impresa  di  Cagliari
per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti  di  Cagliari  e
Sassari (sezione distaccata); 
      3) la sezione specializzata in materia di  impresa  di  Catania
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di  Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria; 
      4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova; 
      5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano; 
      6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello  di
Campobasso, Napoli, Salerno; 
      7) la sezione specializzata in materia di impresa di  Roma  per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di  Ancona,  Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma; 
      8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per
gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino; 
      9) la sezione specializzata in materia di  impresa  di  Venezia
per gli  uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Trieste,
Venezia; 
      (( 9-bis) la sezione specializzata in  materia  di  impresa  di
Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di  Trento,
fermo quanto previsto al numero 9-ter); 
      9-ter) la  sezione  specializzata  in  materia  di  impresa  di
Bolzano per  gli  uffici  giudiziari  ricompresi  nel  territorio  di
competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di  appello  di
Trento». )) 
  2. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  ai  giudizi
instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione  del
presente articolo le  amministrazioni  provvedono  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il comma 1-bis dell'articolo 1  del  decreto
          legislativo 27 giugno 2003, ,n. 168 recante "Istituzione di
          Sezioni specializzate in materia di proprieta'  industriale
          ed intellettuale presso  tribunali  e  corti  d'appello,  a
          norma dell'articolo  16  della  L.  12  dicembre  2002,  n.
          273."pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2003, n. 159: 
              "1-bis. Sono altresi' istituite  sezioni  specializzate
          in materia  di  impresa  presso  i  tribunali  e  le  corti
          d'appello aventi sede nel capoluogo di  ogni  regione,  ove
          non esistenti nelle citta'  di  cui  al  comma  1.  Per  il
          territorio  compreso  nella  regione  Valle  d'Aosta/Valle'
          d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso  il
          tribunale e la  corte  d'appello  di  Torino.  E'  altresi'
          istituita la sezione specializzata in  materia  di  impresa
          presso il  tribunale  e  la  corte  d'appello  di  Brescia.
          L'istituzione  delle  sezioni  specializzate  non  comporta
          incrementi di dotazioni organiche.". 
              Si riporta l'articolo  4  del  decreto  legislativo  27
          giugno  2003,  ,n.  168  recante  "Istituzione  di  Sezioni
          specializzate  in  materia  di  proprieta'  industriale  ed
          intellettuale presso tribunali e corti d'appello,  a  norma
          dell'articolo  16   della   L.   12   dicembre   2002,   n.
          273."pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2003, n. 159.  ,
          modificato dalla legge  24  marzo  2012,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. del 24/03/2012, n. 71: 
              "Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni. 
              1. Le controversie di cui all'articolo 3  che,  secondo
          gli  ordinari  criteri  di  ripartizione  della  competenza
          territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
          disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate  dagli   uffici
          giudiziari  compresi  nel  territorio  della  regione  sono
          assegnate  alla  sezione  specializzata  avente  sede   nel
          capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo  1.
          Alle sezioni specializzate istituite presso i  tribunali  e
          le corti  d'appello  non  aventi  sede  nei  capoluoghi  di
          regione  sono  assegnate  le  controversie  che  dovrebbero
          essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari  compresi   nei
          rispettivi distretti di corte d'appello.".