Art. 11
Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere
l'occupazione
1. (( All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le
parole: «Ai finanziamenti del Foncooper» sono inserite le seguenti:
«e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo
17, comma 5». ))
2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o
complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento,
concordato preventivo, (( amministrazione straordinaria o
liquidazione coatta amministrativa, )) hanno diritto di prelazione
per l'affitto o per l'acquisto le societa' cooperative costituite da
lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.
3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle
societa' cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini
dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio
1991, n. 223, nonche' dell'articolo 2, comma 19, della legge 28
giugno 2012, n. 92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma
l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del
trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle
dipendenze della societa' cooperativa.
(( 3-bis. Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si
interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme
sulle societa' a responsabilita' limitata, il limite all'emissione di
strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
3-ter. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: «per un massimo di 12 mesi»
sono aggiunte le seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso in
cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in
parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del
commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio
d'impresa.
3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in
funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi
dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del
1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione
che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo
e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato,
fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi
dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive
modificazioni, senza soluzione di continuita' rispetto alla
presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto
comma.
3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui
al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il
valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite
inderogabile ai fini della legittimita' della vendita». ))
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49, recante "Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1985,
n. 55.
Si riporta il comma 5 dell'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro", pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n.
175, S.O.:
" 5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano
richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per
associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti
possono ottenere la corresponsione anticipata
dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2,
detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31
dicembre 1992 (64) , per i lavoratori in mobilita' delle
aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta
anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari
a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita'
e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al
compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi
lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui
all'articolo 16, comma 1, e' elevato in misura pari al
periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della
presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'.
Le somme corrisposte a titolo di anticipazione
dell'indennita' di mobilita' sono cumulabili con il
beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate le modalita' e le condizioni per la
corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', le
modalita' per la restituzione nel caso in cui il
lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
corresponsione, assuma una occupazione alle altrui
dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'articolo 5, commi 4 e 6.".
Si riporta il comma 19 dell'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92 , recante "Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita.", pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n.
153, S.O. :
"19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo'
richiedere la liquidazione degli importi del relativo
trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto
impresa o di micro impresa, o per associarsi in
cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite
massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma.".
Si riporta l'articolo 2526 del codice civile
"Art. 2526. Soci finanziatori e altri sottoscrittori di
titoli di debito.
L'atto costitutivo puo' prevedere l'emissione di
strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le
societa' per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o
anche amministrativi attribuiti ai possessori degli
strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e'
sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
non si estendono alle riserve indivisibili a norma
dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti
finanziari non puo', in ogni caso, essere attribuito piu'
di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci
presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea
generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari
forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli articoli
2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa'
a responsabilita' limitata puo' offrire in sottoscrizione
strumenti privi di diritti di amministrazione solo a
investitori qualificati.".
Si riporta il comma 4-septies dell'articolo 4 del
decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza.", pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 dicembre 2003, n. 298., convertito con
modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante
"Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato di insolvenza., pubblicata nella
Gazz. Uff. 20 febbraio 2004, n. 42, modificato dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nella Gazz. Uff. del
26/02/2011, n. 47:
" 4-septies. Per le procedure il cui programma risulti
gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
della loro particolare complessita', non possano essere
definite entro il termine indicato al suddetto comma, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le
medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.".
Si riporta l'articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1962, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa." pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O. modificato dal
decreto legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5, pubblicato
nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2006, n. 12, S.O.:
"Art. 111. (Ordine di distribuzione delle somme)
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01PGN001LX0
000107749ART1187 & NOTXT=1 & NONAV=2 & TIPO=5 &
FT_CID=20223 & NAVIPOS=4 & DS_POS=0 & OPERA=01 & - 226
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).".
Si riporta l'articolo 161 del citato regio decreto 16
marzo 1962, n. 267:
"Art. 161. (Domanda di concordato)
La domanda per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso
non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e
l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali
su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all' articolo 67,terzo comma, lett. d),
che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo. Analoga relazione deve
essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della
proposta o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori
con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di
presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal
giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non
oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
e con conservazione sino all'omologazione degli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda
ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza,
si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con
decreto motivato che fissa il termine di cui al primo
periodo, il tribunale puo' nominare il commissario
giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si
applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario
giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in
essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve
riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del
procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la
sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto,
dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore con contestuale sentenza
reclamabile a norma dell'articolo 18.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e
deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso
termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano,
che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno
mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se
nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del
cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando
risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e'
manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il
debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia
il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma,
primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i
creditori.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile
quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato
altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non
abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo
comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
fallimento il termine di cui al sesto comma del presente
articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. ".
Si riporta l'articolo 163 del citato regio decreto 16
marzo 1962, n. 267:
"Art. 163. (Ammissione alla procedura)
Il tribunale, verificata la completezza e la
regolarita' della documentazione, con decreto non soggetto
a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato
preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori,
il tribunale provvede analogamente previa valutazione della
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il
tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre
trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il
termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici
giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma che si presume
necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173,
quarto comma.".
Si riporta l'articolo 9 del decreto legge 10 dicembre
2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a
favorire lo sviluppo delle aree interessate., pubblicato
nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2013, n. 289., convertito, con
modificazioni nella legge del 6 febbraio 2014, n. 6,
recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare
emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate.", pubblicata nella Gazz.
Uff. 8 febbraio 2014, n. 32:
"Art. 9. Misure per le imprese di interesse strategico
nazionale in amministrazione straordinaria
1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e' inserito il seguente:
«Art. 65-bis. (Misure per la salvaguardia della
continuita' aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto
dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di
durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai
commissari straordinari e' attribuito il potere di regolare
convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami
di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a
consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e
dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in
giudicato del decreto che definisce il giudizio.».
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.".
Si riporta l'articolo 63 del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30
luglio 1998, n. 274.", pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto
1999, n. 185, modificato dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,
pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2014, n. 32:
"Art. 63. Vendita di aziende in esercizio.
1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la
valutazione effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3,
tiene conto della redditivita', anche se negativa,
all'epoca della stima e nel biennio successivo.
2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di
azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a
proseguire per almeno un biennio le attivita'
imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i
livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo
conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto,
dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di
prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi
presentato, anche con riguardo alla garanzia di
mantenimento dei livelli occupazionali.
4. Nell'ambito delle consultazioni relative al
trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario
straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei
lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale
dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori
modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme
vigenti in materia.
5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la
responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi
all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al
trasferimento.".